Cassazione Penale, Sentenza n. 233/2024 del 03/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 22/06/2023 del Tribunale di Catanzaro che, in sede di riesame, aveva annullato parzialmente la precedente ordinanza del G.I.P. (01/06/2023) e aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari per una serie di capi (tra cui art. 512-bis c.p. - intestazione fittizia, art. 640-bis c.p., art. 346-bis c.p., tentata estorsione). Il ricorrente deduceva: (1) vizio di motivazione e violazione di legge sul capo art. 512-bis, sostenendo che non fosse provato il dolo specifico e che il Tribunale non avesse adeguatamente confrontato le censure difensive (rapporti di parentela, assunzione di Armando Bonavita, documentazione sull'acquisto dell'imbarcazione); (2) vizio di motivazione in relazione alla tentata estorsione (mancata individuazione dei crediti pretesi, uso di conversazioni intercettate riferite a distanza temporale e non idonee a collegare con certezza l'imputato all'atto intimidatorio); (3) questione di incompetenza del G.I.P. distrettuale per i reati di truffa, per esclusione dell'aggravante 416-bis.1 e fatti commessi a Vibo Valentia; (4) vizio nella valutazione delle esigenze cautelari e nella scelta della misura, con particolare riferimento alla presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. e al tempo trascorso dai fatti.
La decisione
La Corte ha ritenuto: (1) il primo motivo relativo all'art. 512-bis (capo 161) generico e infondato: ha confermato la valutazione del Tribunale che, sulla base di plurime intercettazioni, ha rilevato l'effettivo ruolo gestionale e di egemonia dei Bonavita nella società formalmente intestata a Barillari e Zungri, e ha ritenuto adeguata la conclusione circa la strumentale intestazione e la gravità indiziaria; ha inoltre richiamato il principio secondo cui il dolo specifico richiesto per il reato può essere riferibile ad almeno uno dei concorrenti, sufficiente che gli altri ne siano consapevoli. (2) Il secondo motivo, relativo alla tentata estorsione (capo 47), è stato ritenuto fondato: la Corte ha condiviso le censure difensive circa l'insufficiente e confusa valutazione degli indizi (conversazioni intercettate riferite a distanza temporale e non idonee a ricondurre con certezza il fatto a Barillari; mancata indicazione concreta dei crediti contestati). Per tale profilo la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte relativa alla tentata estorsione e ha rinviato al Tribunale di Catanzaro per una nuova valutazione della gravità indiziaria, da cui dipende anche la verifica delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura. (3) Il terzo motivo sulla incompetenza distrettuale per i reati di truffa è stato dichiarato manifestamente infondato: la Corte ha ritenuto rilevante l'iscrizione originaria nel registro ex art. 335 c.p.p. anche per i reati di truffa e ha richiamato la giurisprudenza che mantiene la competenza distrettuale sino a che non intervengano provvedimenti di separazione o archiviazione che eliminino l'iscrizione. (4) Conseguentemente, l'annullamento dell'ordinanza e il rinvio hanno riguardato unicamente la parte relativa al capo di tentata estorsione; le altre statuizioni sono state confermate. La questione cautelare è stata assorbita e rinviata al Tribunale, che dovrà rivalutare le esigenze cautelari alla luce del nuovo quadro indiziario.
Norme richiamate
art. 512-bis cod. pen.
Rilevato come norma che punisce la fittizia intestazione di beni per eludere misure di prevenzione: la Corte conferma che l'accertamento può fondarsi sul ruolo effettivo e gestionale e che il dolo specifico può essere riferibile a uno dei concorrenti purché gli altri ne siano consapevoli.
art. 416-bis cod. pen. (e 416-bis.1 indicato nel testo)
Richiamata come fattore aggravante e come elemento rilevante per la qualificazione del reato in ambito mafioso; la presenza o esclusione dell'aggravante incide anche sulla valutazione della competenza, ma la persistenza dell'iscrizione nel registro art. 335 c.p.p. conserva la competenza distrettuale fino a provvedimenti di separazione/archiviazione.
art. 640-bis cod. pen.
Reato di truffa mediante sistemi fraudolenti: menzionato tra i capi contestati, la sua valutazione resta collegata al quadro complessivo degli altri reati contestati.
art. 346-bis cod. pen.
Reato relativo all'appropriazione indebita di veicoli (norma citata tra i capi), valutato nel contesto probatorio complessivo.
art. 27 cod. proc. pen.
Riferimento generale alle norme processuali inerenti alla competenza e alla regolarità del procedimento; usato in relazione alla questione di incompetenza.
art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina la competenza distrettuale per i procedimenti connessi a reati di mafia; la Corte ha sottolineato che la competenza persiste se permane l'iscrizione ex art. 335 c.p.p. salvo separazione o archiviazione.
art. 291 cod. proc. pen.
Richiamato nel quadro delle norme sulla competenza e sui giudici competenti; utilizzato per argomentare sulla competenza funzionale.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla presunzione relativa sulla persistenza delle esigenze cautelari: la Corte osserva che tale presunzione non esclude la necessità di valutare specifici elementi di alleggerimento (tempo trascorso, elementi di prova) e la qualità degli indizi.
art. 335 cod. proc. pen.
Registro delle notizie di reato: l'iscrizione nel registro ai fini dell'art. 335 è decisiva per la competenza distrettuale, e la sua permanenza mantiene la competenza anche in presenza di esclusione successiva della gravità indiziaria in sede di riesame, salvo provvedimenti di separazione o archiviazione.
Massime di principio
- Per il reato di intestazione fittizia (art. 512-bis) la valutazione probatoria può fondarsi su elementi indiretti quali conversazioni intercettate che dimostrino il controllo effettivo e la gestione della società da parte di terzi: non è necessario che tutti i formalmente intestatari abbiano il dolo specifico, purché almeno un concorrente lo abbia e gli altri ne siano consapevoli.
- Quando la contestazione si fonda su conversazioni intercettate occorre che il nesso temporale e il contenuto consentano un ragionevole collegamento con l'evento contestato; affermazioni di opinione o convinzione espresse a distanza non sono di per sé indizi sufficienti per sostenere la gravità indiziaria di un reato come la tentata estorsione.
- La competenza distrettuale ex art. 51, comma 3-bis e la persistenza della competenza per effetto dell'iscrizione ex art. 335 c.p.p. non vengono automaticamente meno se in sede di riesame un reato qualificante vede esclusa la gravità indiziaria; è necessario un provvedimento espresso di separazione o archiviazione per eliminare l'effetto di attrazione della competenza.
- La presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. non esime il giudice dall'esaminare elementi concreti che possano attenuare le esigenze cautelari (tra cui il tempo trascorso dai fatti e la qualità degli indizi): le esigenze cautelari devono essere valutate sul quadro indiziario complessivo e aggiornato.
- Se una pronuncia cautelare è fondata su indizi ritenuti successivamente insufficienti per uno specifico reato, il giudice di legittimità può annullare la misura in relazione a quel capo e rinviare per una nuova valutazione, perché la definizione della gravità indiziaria su quel capo può incidere anche sulla sussistenza delle esigenze cautelari complessive.
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