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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16936/2023 del 20/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Pescatore, tecnico progettista strutturale e direttore dei lavori presso il centro raccolta rifiuti del Comune di Ostuni, aveva aggiunto in calce alla relazione di collaudo dell'ing. Angela Milone un post scriptum critico nei confronti dei "collaboratori-suggeritori" utilizzati dalla Milone, inviando lo scritto via PEC a professionisti, alla società appaltatrice e agli enti interessati. Longo, tecnico progettista strutturale che aveva eseguito misurazioni come ausiliario della Milone, si era ritenuto offeso e aveva costituito parte civile. Il Tribunale di Brindisi aveva confermato la condanna per diffamazione (art. 595 cod. pen.) già pronunciata dal Giudice di Pace.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo fondato il primo motivo: la critica contenuta nel post scriptum rientra nell'esercizio del diritto di critica e non supera il limite della continenza, non essendo una gratuità denigratoria ma una critica, sebbene aspra, funzionale a sollecitare un controllo sull'operato dei collaboratori. Poiché non è stato messo in discussione il fatto materiale e la critica è risultata giustificata nel contesto, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché "il fatto non costituisce reato"; sono state travolte anche le correlate statuizioni civili.

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen.

    Norma sulla diffamazione: la condotta contestata era stata valutata dai giudici di merito alla luce di questo articolo, ma la Corte ha ritenuto che, nel contesto, le espressioni contestate non integrassero il reato perché rientranti nell'esercizio del diritto di critica.

  • art. 51 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente nella prospettazione di una causa di giustificazione; la Corte ha valutato la sussistenza di una scriminante riconducibile all'esercizio del diritto di critica, valutando la correttezza e finalità della comunicazione.

  • art. 59 cod. pen.

    Richiamato nella memoria di impugnazione; nella decisione è stato considerato il tema dei limiti e delle circostanze che influenzano la valutazione della gravità delle espressioni critiche e la proporzionalità del linguaggio.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato nel secondo motivo di ricorso relativo alla prova: si contestava che il Pescatore non fosse a conoscenza che le misurazioni fossero state effettuate dal Longo; la Corte ha ritenuto assorbita la questione dalla decisione sul diritto di critica.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione dedotti per violazione di legge; i motivi proposti dal difensore sono stati valutati ai sensi di questa disposizione.

Massime di principio

  • La critica professionale, anche se espressa con toni severi, può rientrare nel diritto di critica e non integra diffamazione se è funzionale a sollecitare verifiche o a discutere dati tecnici, anziché perseguire una finalità meramente denigratoria.
  • Per valutare la offensività delle espressioni va considerato il contesto complessivo: scopo, destinatario, contenuto tecnico e circostanze della comunicazione; termini offensivi non escludono automaticamente la scriminante se sono insostituibili per esprimere il giudizio critico.
  • Se il fatto materiale non è contestato e la critica riguarda valutazioni tecniche sul lavoro di collaboratori o ausiliari, il giudice deve verificare la proporzionalità e la continenza del linguaggio prima di ritenere integrato il reato di diffamazione.
  • L'invio a più destinatari (anche enti o società) non esclude in assoluto la lecita critica, ma può essere valutato come elemento rilevante se la comunicazione appare finalizzata a umiliare o denigrare pubblicamente una persona identificabile.
  • In situazioni simili è preferibile formulare critiche tecniche in modo documentato, rivolgendosi prioritariamente al responsabile del lavoro, motivando le osservazioni con elementi tecnici e evitando attacchi personali gratuiti per non superare il limite della continenza.

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