Sentenza del 03/03/2022 n. 7615 - Corte di Cassazione
Reati tributari - Differenza tra compensazione di crediti inesistenti e di crediti non spettanti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il PM impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame di Brescia che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo, sostenendo che i provvedimenti di Milano e Brescia non riguardassero lo stesso fatto (contestazione diversa: uso di crediti non spettanti vs uso di crediti inesistenti) e che il Tribunale del riesame avesse erroneamente escluso dal computo alcuni crediti inesistenti determinando una valutazione meramente aritmetica del quantum. Il PM deduceva violazione delle norme processuali sul ne bis in idem e vizio di motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del PM, ritenendolo fondato. Ha affermato che le due indagini (Milano e Brescia) non riguardavano il medesimo fatto storico: Milano perseguiva l'ipotesi di credito 'non spettante' (art. 10‑quater, comma 1, D.Lgs. 74/2000), Brescia quella di credito 'inesistente' (art. 10‑quater, comma 2). La Corte ha richiamato la giurisprudenza e la ratio normativa che distinguono le due fattispecie (requisiti oggettivi e diverso elemento soggettivo) e ha rilevato l'esistenza di elementi nuovi e diversi nel procedimento bresciano (intercettazioni e quadro probatorio sulla natura 'cartiera' della Tires Rebirth). Per tali ragioni ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al tribunale del riesame di Brescia per nuovo esame.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10‑quater
comma 1 (crediti non spettanti) e comma 2 (crediti inesistenti)
La norma contempla due ipotesi distinte: l'uso di crediti 'non spettanti' (richiede prova della consapevolezza del contribuente) e l'uso di crediti 'inesistenti' (l'inesistenza è indice, salvo prova contraria, della coscienza e volontà di frode). Le fattispecie differiscono sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 5
Definizione applicata per individuare il credito 'inesistente': manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e l'inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli automatizzati o formali.
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36‑bis e 36‑ter
Strumenti di controllo automatizzati/formali che, se idonei a rilevare l'irregolarità, fanno propendere per la qualificazione di credito 'esistente ma non spettante' piuttosto che 'inesistente'.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54‑bis
Analoghe modalità di controllo formale/automatizzato rilevanti per distinguere credito non spettante da inesistente.
Codice di procedura penale, art. 649
Disciplina il divieto di nuovo procedimento per il medesimo fatto (ne bis in idem) anche in sede cautelare; identificazione dell' 'idem factum' va effettuata in chiave storico‑naturalistica considerando tutti gli elementi concreti del fatto (condotta, evento, tempo, luogo, persona).
Codice di procedura penale, art. 325, art. 125 e art. 606 lett. e
Norme processuali richiamate dal PM in relazione ai profili di legittimità dell'impugnazione e alla censura di motivazione; la Corte ha esaminato le deduzioni ai sensi di tali disposizioni.
Art. 4 del Protocollo n. 7 annesso alla CEDU (richiamato per art. 117 Cost.)
Principio convenzionale del ne bis in idem interpretato in chiave naturalistica: l'identità del fatto va valutata sulle circostanze fattuali concrete, non sulla sola qualificazione giuridica.
Codice di procedura penale, art. 324, comma 5
Disposizione invocata per la competenza a cui rinviare il giudizio dopo annullamento dell'ordinanza impugnata.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra credito 'inesistente' e credito 'non spettante': il primo richiede la mancanza del presupposto costitutivo e che l'inesistenza non sia rilevabile con controlli automatizzati; il secondo è un credito esistente ma utilizzabile indebitamente e individuabile tramite controllo documentale.
- Sotto il profilo soggettivo, l'inesistenza del credito costituisce, salvo prova contraria, indice della volontà fraudolenta; per i crediti non spettanti è invece necessario provare la consapevolezza del contribuente dell'indisponibilità del credito alla compensazione.
- Il principio del ne bis in idem va applicato in chiave storico‑naturalistica: per ritenere due procedimenti o misure cautelari 'il medesimo fatto' occorre identità completa degli elementi concreti (condotta, evento, tempo, luogo, persone). Diversità di titolo di reato, di elementi probatori o di oggetto patrimoniale consente misure ulteriori.
- In materia cautelare la ripetizione di provvedimenti (es. sequestri) è vietata solo se si tratta della stessa valutazione degli stessi elementi già esaminati; nuovi elementi, diverso titolo di reato o diverso oggetto patrimoniale giustificano una nuova pronuncia.
- Nella quantificazione del profitto o dell'importo indebitamente compensato è necessario considerare l'intero quadro probatorio specifico del procedimento (es.: natura 'cartiera' del cedente che rende inesistenti tutti i crediti da essa generati).
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