Sentenza n. 9691/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento: del provvedimento di rigetto del rilascio del visto di reingresso prot. n. -OMISSIS-, emesso dal Consolato Generale d’Italia a Shangai.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rilascio del visto di reingresso in Italia emesso dal Consolato Generale d’Italia a Shanghai
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto di reingresso richiesto per sé e per la figlia minore, deducendo la violazione dell’art. 8, comma 3, del d.P.R. 394/1999 e del decreto interministeriale del 30 aprile 2021, nonché difetto di istruttoria ed eccesso di potere. Ha contestato che l’amministrazione si fosse limitata a richiamare il parere negativo della Questura di Verona relativo all’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, senza valutare le ragioni indipendenti dalla sua volontà che gli avrebbero impedito di rientrare in Italia e di chiedere tempestivamente il rinnovo. Ha inoltre invocato i legami familiari e il radicamento in Italia, derivanti dalla presenza della madre della minore, soggiornante di lungo periodo, e dalla precedente vita familiare a Verona.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. La disciplina applicabile consente il visto di reingresso, in via ordinaria, quando il permesso di soggiorno sia scaduto da non oltre sessanta giorni e il rinnovo sia stato richiesto nei termini; il termine può estendersi fino a sei mesi solo in presenza di comprovati gravi motivi di salute dello straniero, dei suoi parenti di primo grado o del coniuge. È prevista una disciplina diversa, senza limiti temporali, per l’allontanamento dovuto all’adempimento degli obblighi militari, con eventuale nulla osta della questura. Nel caso concreto, il ricorrente e la figlia si erano allontanati dall’Italia il 7 dicembre 2019, mentre i permessi erano scaduti il 12 settembre 2019; il visto era stato richiesto oltre sessanta giorni dalla scadenza e il rinnovo non era stato domandato nei termini. Non erano stati dedotti comprovati gravi motivi di salute né poteva assumere rilievo la generica invocazione dell’emergenza pandemica, intervenuta quando il termine di sessanta giorni era già decorso. Di conseguenza, il visto non poteva essere rilasciato e risultavano irrilevanti le ulteriori valutazioni sui legami familiari in Italia. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 8, comma 3, d.P.R. 394/1999
Lo straniero, il cui documento di soggiorno è scaduto da non più di sessanta giorni e che ne abbia chiesto il rinnovo nel rispetto dei termini, per rientrare nel territorio dello Stato è tenuto a munirsi di visto di reingresso.
Il visto di reingresso è subordinato, in via ordinaria, alla scadenza del documento da non oltre sessanta giorni e alla richiesta tempestiva di rinnovo; il termine è estensibile fino a sei mesi solo per comprovati gravi motivi di salute, fermo il possesso dei requisiti per il rinnovo.
art. 6-bis d.P.R. 394/1999
Richiamato dall’amministrazione nel provvedimento impugnato; il testo della sentenza non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della disposizione.
art. 13, comma 4, d.P.R. 394/1999
Richiamato nel provvedimento impugnato quale disposizione relativa ai requisiti per il reingresso; la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione autonoma oltre alla disciplina complessiva applicata.
art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998
Richiamato dall’amministrazione nel provvedimento di diniego; la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione autonoma.
art. 58, comma 2, d.lgs. 71/2011
Richiamato dall’amministrazione nel provvedimento di diniego; la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione autonoma.
allegato A, punto 12, decreto interministeriale 30 aprile 2021
Il visto di reingresso è concesso in favore dei cittadini stranieri il cui documento di soggiorno risulti scaduto da non oltre 60 giorni e del quale sia stato chiesto il rinnovo entro i termini.
La disposizione conferma che il visto è concedibile nei casi di scadenza entro sessanta giorni e rinnovo tempestivo; contempla inoltre l’estensione per gravi motivi di salute e la disciplina speciale per gli obblighi militari.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale base processuale per la trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Il visto di reingresso può essere rilasciato, in via ordinaria, soltanto quando il permesso di soggiorno sia scaduto da non oltre sessanta giorni e il rinnovo sia stato richiesto nel rispetto dei termini previsti.
- Il termine ordinario di sessanta giorni per il visto di reingresso può essere esteso fino a sei mesi esclusivamente in presenza di comprovati gravi motivi di salute dello straniero, di un parente di primo grado o del coniuge, fermo restando il possesso dei requisiti per il rinnovo del permesso di soggiorno.
- La disciplina senza limiti temporali connessa all’adempimento degli obblighi militari costituisce un’ipotesi speciale e non è estensibile a situazioni diverse, in assenza dei relativi presupposti.
- La generica invocazione dell’emergenza pandemica non consente di superare il termine per il visto di reingresso quando, al momento dell’insorgenza dell’emergenza, il termine ordinario di sessanta giorni dalla scadenza del permesso sia già decorso.
- Quando mancano i presupposti temporali e sostanziali per il rilascio del visto di reingresso, diventano irrilevanti le ulteriori valutazioni relative ai legami familiari e al radicamento dello straniero in Italia.
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