Sentenza del 13/11/2018 n. 29095 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha contestato due avvisi di accertamento relativi agli anni 2004 e 2005 per omessa dichiarazione dell'imposta comunale sulla pubblicità riferita a un pannello pubblicitario. Ha dedotto, tra l'altro, la decadenza del Comune dal potere impositivo, sostenendo che la pubblicità era stata dichiarata o comunque iniziata il 16 aprile 2004; l'errata qualificazione della pubblicità come annuale anziché temporanea; l'applicazione della maggiorazione prevista per i mezzi luminosi a un telo privo di luce propria; l'errata determinazione dell'imposta e delle sanzioni; il difetto di motivazione degli avvisi e delle sentenze; nonché l'illegittimità della mancata sottoscrizione autografa degli atti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo limitatamente all'accertamento relativo al 2004, stabilendo che il termine biennale di decadenza decorre dalla data in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, cioè prima dell'inizio della pubblicità, e non dal sopralluogo né dal primo gennaio dell'anno dell'accertamento. Poiché la società aveva provato l'inizio della pubblicità almeno dal 16 aprile 2004 e l'avviso era stato notificato il 26 maggio 2006, il Comune era decaduto dal potere impositivo per tale annualità. È stato inoltre accolto il secondo motivo, poiché la CTR non aveva adeguatamente motivato sulla durata temporanea o annuale della pubblicità e sulla sua eventuale natura luminosa. Sono stati rigettati i motivi relativi alla validità dell'indicazione a stampa del funzionario responsabile, alla sufficienza dell'indicazione "varia" per il messaggio pubblicitario e al difetto di motivazione degli avvisi. Il quinto e il sesto motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata: l'accertamento 2004 è stato annullato per decadenza, mentre la questione relativa alla qualificazione e al calcolo dell'imposta è stata rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna, anche per le spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 8
La dichiarazione deve essere presentata prima di iniziare la pubblicità; in caso di omessa dichiarazione, la pubblicità si presume effettuata con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.
La presunzione del primo gennaio serve esclusivamente a determinare la misura del tributo e non sposta l'inizio del termine di decadenza, che decorre da quando la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, prima dell'inizio della pubblicità.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 10
Il termine di decadenza decorre dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.
Il Comune deve notificare l'accertamento entro due anni dall'insorgenza dell'obbligo dichiarativo. Il contribuente che eccepisce la decadenza deve provare quando la pubblicità è iniziata o quando è sorto l'obbligo di dichiarazione.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 7, comma 7
La disposizione rileva per stabilire se il mezzo pubblicitario rientri nella categoria dei mezzi luminosi e se debba applicarsi la relativa maggiorazione tariffaria. La qualificazione deve essere adeguatamente motivata sulla base delle caratteristiche concrete del manufatto.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 12, comma 2
La durata effettiva della pubblicità è decisiva per stabilire il regime impositivo applicabile. Se l'esposizione non supera determinati periodi, il giudice deve verificare e motivare specificamente l'eventuale applicazione della tariffa annuale.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 10, comma 2
L'avviso deve indicare almeno il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'imposta, le sanzioni o somme aggiuntive e gli interessi. L'indicazione generica del messaggio come "varia" può essere sufficiente se il mezzo è utilizzato nel tempo per pubblicizzare prodotti diversi e l'atto consente la difesa.
D.Lgs. n. 39 del 1993, art. 3, comma 2
La firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'atto quando il documento è prodotto da sistema automatizzato.
Un avviso di accertamento generato da sistemi informativi automatizzati non è invalido per la mancanza della firma autografa, purché il responsabile dell'atto sia individuabile.
L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 87
La norma è stata richiamata per confermare la validità degli atti impositivi emessi tramite sistemi informativi automatizzati con indicazione a stampa del funzionario responsabile.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2
La questione della condanna alle spese è rimasta assorbita e dovrà essere eventualmente rivalutata in esito al giudizio di rinvio.
Massime di principio
- In materia di imposta comunale sulla pubblicità, il termine biennale di decadenza decorre da quando la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, normalmente prima dell'inizio della pubblicità, e non dalla data del sopralluogo o dalla decorrenza presunta del primo gennaio.
- Il contribuente che invoca la decadenza deve fornire elementi idonei a dimostrare la data di inizio della pubblicità, come pagamenti, comunicazioni, autorizzazioni o altri documenti.
- La presunzione di decorrenza dal primo gennaio dell'anno dell'accertamento incide sul calcolo del tributo, ma non può essere utilizzata dall'amministrazione per prolungare il termine di decadenza.
- Quando il contribuente contesta la natura temporanea o annuale della pubblicità, oppure la qualificazione del mezzo come luminoso, il giudice deve esaminare concretamente tali elementi e motivare in modo specifico la scelta della tariffa.
- Un avviso di accertamento è normalmente valido se contiene gli elementi necessari per identificare il mezzo pubblicitario, la sua ubicazione e la pretesa tributaria; non è indispensabile descrivere ogni singolo messaggio se il mezzo ospita nel tempo pubblicità diverse.
- La mancanza della firma autografa non determina di per sé l'invalidità dell'avviso prodotto automaticamente, purché sia indicato in modo riconoscibile il funzionario responsabile e l'atto sia riferibile all'amministrazione competente.
- L'accoglimento di una censura di motivazione può comportare il rinvio al giudice di merito, che dovrà rivalutare i fatti e il corretto calcolo dell'imposta.
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