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Sentenza

Sentenza n. 1823/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: asserita inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1711 del 23 settembre 2024, che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica per gli anni scolastici 2018/2019-2022/2023

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il docente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro, che gli aveva riconosciuto il beneficio economico annuo di 500 euro tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, oltre accessori, e aveva condannato il Ministero al pagamento delle relative somme. Il ricorrente lamentava la mancata esecuzione del giudicato. La sentenza di primo grado aveva invece rigettato la domanda quanto all’anno scolastico 2017/2018.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso per ottemperanza: dagli atti non risultava che la sentenza del Tribunale di Castrovillari fosse stata notificata all’indirizzo PEC dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it, con indicazione del codice fiscale del beneficiario e delle annualità per le quali era stato riconosciuto il contributo. Tale notificazione è stata ritenuta presupposto necessario per conseguire l’importo e, in sua assenza, il TAR ha escluso che fosse configurabile un’inottemperanza del Ministero. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

    La disposizione è richiamata quale base del giudizio di ottemperanza; la decisione rigetta la domanda perché non risulta provato il presupposto necessario per imputare all’amministrazione l’inottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, non è ravvisabile l’inottemperanza dell’amministrazione quando non risulta effettuata la notificazione della pronuncia da eseguire all’indirizzo PEC indicato, completa del codice fiscale del beneficiario e delle annualità per le quali è stato riconosciuto il contributo, qualora tale notificazione sia necessaria per conseguire l’importo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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