Sentenza n. 13898/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’ottemperanza della sentenza n. 11871/2024 del Tribunale di Roma - sezione lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 11871/2024, relativa all’erogazione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione III Lavoro, n. 11871/2024, notificata e passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e aveva condannato il Ministero a erogare euro 500,00 per ciascuna annualità mediante accredito sulla Carta. Il ricorrente ha dedotto di avere ricevuto il beneficio soltanto per l’annualità 2024/2025. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull’esecuzione del giudicato. È stata inoltre proposta domanda di condanna al pagamento di una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza passata in giudicato. Ha rilevato che l’Amministrazione, a fronte dell’allegato inadempimento, non aveva fornito chiarimenti sull’avvenuta corretta esecuzione, sicché la pretesa del ricorrente doveva essere accolta secondo i principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. In sede di ottemperanza non sono sindacabili i presupposti del diritto già riconosciuto dal giudicato. Il Ministero è stato quindi ordinato a eseguire il titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi su richiesta del ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, poiché la nomina preventiva del commissario ad acta è stata considerata ragione esimente rispetto all’astreinte, nell’esercizio della discrezionalità prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 400,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica del docente
Costituisce la base normativa del beneficio economico oggetto della sentenza del giudice ordinario da eseguire; il TAR non ne ha riesaminato i presupposti, già accertati dal giudicato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La condanna al pagamento dell’astreinte è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice dell’ottemperanza, che può ravvisare ragioni ostative; nel caso concreto, la nomina del commissario ad acta è stata ritenuta ragione esimente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve verificare l’effettiva esecuzione del comando contenuto nel giudicato, senza riesaminare né sindacare i presupposti del diritto già accertato dal titolo esecutivo.
- Quando l’Amministrazione, costituitasi nel giudizio di ottemperanza, non fornisce chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione del giudicato, l’allegato inadempimento del creditore può essere valutato alla luce dei principi sull’onere della prova nei rapporti tra debitore e creditore.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di persistente inerzia, anche con facoltà di delega e senza compenso.
- La nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento può costituire ragione ostativa alla contestuale condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora, la cui applicazione è discrezionale ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
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