Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4571/2022 del 09/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna, deducendo: (1) violazione del diritto di difesa per mancato rispetto del termine dei 15 giorni per proporre nuovi motivi di appello alla luce della sospensione straordinaria per pandemia (art.585 c.p.p. e norme emergenziali D.L. n.18/2020 e D.L. n.23/2020), con conseguente nullità per mancato differimento dell'udienza; (2) vizio di motivazione e insufficienza delle prove nella valutazione della partecipazione all'associazione mafiosa, contestando l'affidabilità del collaboratore di giustizia Francesco Oliverio e richiamando esiti di altri procedimenti ("Six Town", "Crimine") che, a suo dire, avrebbero escluso il suo coinvolgimento; (3) eccessività della pena, con riferimento a una diversa qualificazione della condotta (concorso esterno) e richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la memoria difensiva depositata fosse riconducibile a nuovi motivi non collegati ai motivi di appello principali e quindi inammissibili; ha osservato inoltre che i difensori non avevano chiesto il rinvio dell'udienza, per cui non è stata rilevata limitazione del diritto di difesa. Sul secondo motivo la Corte ha affermato che il ricorrente tentava di ottenere un nuovo giudizio di merito sulla valutazione delle prove e dell'attendibilità dei collaboratori: tali censure sono inammissibili in cassazione se non fondate su mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. Sul terzo motivo la Corte ha considerato la determinazione della pena materia del giudice di merito e il motivo aspecifico. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 585 cod. proc. pen.

    Riferito al termine per proporre nuovi motivi di impugnazione; la Corte ha ritenuto che la memoria del 16/5/2020 introducesse "motivi nuovi" e che la loro inammissibilità non sia conseguenza di una limitazione del diritto di difesa riconducibile alla sospensione normativa per Covid.

  • art. 83 decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18

    Norma richiamata in relazione alla sospensione straordinaria dei termini processuali per la pandemia; la Corte ha ritenuto che, comunque, la mancata richiesta di rinvio da parte della difesa e la natura dei motivi depositati non determinassero un vizio di inammissibilità del procedimento.

  • art. 36 decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23

    Richiamato in connessione con le disposizioni emergenziali sui termini processuali; interpretato unitamente all'art.83 D.L. 18/2020 e valutato rispetto al comportamento processuale dei difensori (assenza di istanza di rinvio).

  • art. 121 cod. proc. pen.

    Distinzione tra mera memoria ex art.121 e deposito di "motivi nuovi". La Corte ha ritenuto che il deposito difensivo fosse volto a introdurre motivi nuovi (pertanto soggetti a specifici termini e comunicazioni) e non una semplice memoria ex art.121.

  • legge 20 febbraio 2006 n. 46

    Richiamata in relazione al ruolo della Corte di Cassazione quale giudice della motivazione (e non dei fatti): la Corte ricorda i limiti del sindacato in cassazione, che non può trasformarsi in nuovo giudizio di merito.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 e Sez. 6, n. 28703 del 20/04/2012)

    Precedenti citati per affermare i principi: a) limiti della cassazione nel sindacato sulla motivazione non manifestamente illogica; b) divieto di esibire alla Cassazione materiale probatorio per sollecitare diversa valutazione di merito.

Massime di principio

  • La censura per privazione del diritto di difesa per motivi connessi a termini sospesi per Covid richiede che la difesa dimostri in modo specifico come la sospensione abbia effettivamente impedito l'esercizio di garanzie processuali; il semplice richiamo alla sospensione non basta se la difesa non ha chiesto rinvio o non dimostra concreto pregiudizio.
  • Le memorie depositate in prossimità dell'udienza che introducono "motivi nuovi" sono soggette a regole di ammissibilità: devono essere collegati ai motivi di impugnazione principali e rispettare termini e comunicazioni; altrimenti la corte può dichiararle inammissibili.
  • In Cassazione non è consentito riproporre un nuovo giudizio di merito né chiedere la riconsiderazione delle valutazioni di credibilità dei testi se la motivazione del giudice del merito non è manifestamente illogica, contraddittoria o carente; le critiche generiche all'affidabilità non sono sufficienti.
  • Per attaccare con successo la valutazione delle prove basata su dichiarazioni di collaboratori di giustizia è necessario confrontarsi puntualmente con gli argomenti del giudice di merito, evidenziando contraddizioni manifeste o omissioni probatorie specifiche.
  • Le doglianze relative alla determinazione della pena sono, di regola, sindacabili in Cassazione solo se fondate su violazioni di legge o su una manifesta illogicità nella motivazione della quantificazione sanzionatoria; le censure aspecifiche sono inammissibili.
  • Comportamento processuale attivo della difesa: se si ritiene che termini o condizioni straordinarie (es. Covid) impediscano una piena tutela, è opportuno chiedere formalmente il rinvio dell'udienza e notificare tempestivamente alle parti avverse eventuali nuovi motivi, per evitare che siano considerati inammissibili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.