Sentenza n. 484/2026 - Latina, Sezione 1
ricorso in riassunzione del giudizio n. R.G. 4170/2000 del Tribunale Civile di Latina per la declaratoria: 1- della spettanza del compenso revisionale del corrispettivo contrattuale ex art. 33 della Legge 41/1986 per i lavori di demolizione e ricostruzione del ponte sulla strada Sonninese di cui al contratto di appalto rep. n. 18728 stipulato tra le parti il 10.05.1989; 2 - per la condanna della P.A. al pagamento delle somme dovute a titolo di compenso revisionale pari ad € 56.183,96 oltre interessi successivi al 31.05.2000
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del compenso revisionale relativo al contratto di appalto per la demolizione e ricostruzione di un ponte
Esito
Favorevole al resistente (provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha riassunto davanti al giudice amministrativo il giudizio originariamente instaurato dinanzi al Tribunale civile di Latina, dopo che quest’ultimo aveva declinato la giurisdizione sulla domanda concernente la debenza della revisione prezzi. Ha chiesto l’accertamento della spettanza del compenso revisionale previsto dall’art. 33 della legge n. 41/1986 e la condanna della Provincia al pagamento di euro 56.183,96, oltre interessi. Il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 33, comma 3, della legge n. 41/1986, assumendo la sussistenza dei presupposti per la revisione: durata dei lavori superiore all’anno, operatività dal secondo anno successivo all’aggiudicazione e incremento dei prezzi superiore al 10 per cento. Il secondo motivo sosteneva che l’atto di sottomissione e il contratto aggiuntivo del 1991 avessero natura accessoria rispetto al contratto originario e non avessero modificato il regime normativo applicabile a quest’ultimo. Il terzo motivo contestava la tesi della Provincia secondo cui la perizia di variante e gli atti successivi avrebbero trasformato il rapporto in un contratto a forfait chiuso, con rinuncia alla revisione prezzi. La Provincia, costituitasi, ha sostenuto la natura transattiva degli atti del 1990-1991 e la rinuncia dell’impresa alla revisione, nonché, in subordine, l’inapplicabilità dell’istituto in ragione della durata originaria semestrale del contratto e della discrezionalità amministrativa nel riconoscimento della revisione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. In via preliminare ha preso atto della declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario, non contestata dalle parti, ritenendo che la controversia riguardasse la stessa debenza della revisione prezzi e quindi una posizione di interesse legittimo, non il mero calcolo dell’importo. Nel merito ha rilevato che l’art. 33 della legge n. 41/1986 attribuiva all’amministrazione una facoltà di riconoscere la revisione al ricorrere dei presupposti normativi, sicché non sussisteva un diritto automatico dell’impresa al compenso in assenza di un riconoscimento imputabile all’organo competente. Ha quindi esaminato l’atto di sottomissione del 27 settembre 1990 e il contratto aggiuntivo del 13 marzo 1991, ritenendo che la loro natura dovesse essere ricostruita in concreto mediante interpretazione del contenuto negoziale. Sebbene un contratto per lavori aggiuntivi possa essere autonomo oppure meramente accessorio, la qualificazione non dipende dal solo superamento o mancato superamento del limite del quinto, ma dal tenore complessivo degli accordi. Nel caso concreto, gli atti successivi non si erano limitati a disciplinare opere aggiuntive: avevano ridefinito l’intero rapporto, il compenso complessivo e i tempi di esecuzione, qualificando le somme pattuite come forfait chiuso e comprendendo sia le prestazioni originarie sia quelle conseguenti alla variante. Il TAR ha pertanto escluso che potesse essere riconosciuta un’ulteriore revisione prezzi, poiché ciò avrebbe comportato un compenso aggiuntivo per prestazioni già ricomprese nella ridefinizione forfettaria del rapporto. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 33 l. 41/1986
la disposizione attribuisce all’amministrazione la “facoltà” di riconoscere il compenso revisionale al ricorrere dei presupposti previsti
La revisione prezzi non consegue automaticamente alla ricorrenza dei presupposti economici e temporali, ma richiede un riconoscimento imputabile all’amministrazione competente; in mancanza, non sussiste un diritto al pagamento del compenso revisionale.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in epigrafe in relazione alla trattazione dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
art. 73 c.p.a.
Richiamato con riferimento al deposito delle memorie delle parti.
Massime di principio
- La revisione dei prezzi negli appalti pubblici, quando la disciplina applicabile la configura come facoltà dell’amministrazione, non costituisce un diritto automatico dell’appaltatore per il solo fatto che ricorrano gli incrementi economici e la durata dei lavori previsti dalla legge; occorre un riconoscimento proveniente dall’organo competente dell’amministrazione appaltante.
- La qualificazione di un atto aggiuntivo relativo a nuovi lavori come contratto autonomo, novativo, oppure come atto meramente accessorio non dipende esclusivamente dall’importo delle opere aggiuntive o dal superamento del limite del quinto, ma deve essere desunta dal contenuto complessivo delle intese e dalla volontà negoziale concretamente manifestata dalle parti.
- Quando gli atti successivi a un contratto di appalto ridefiniscono complessivamente il rapporto, includendo le prestazioni originarie e quelle di variante, modificando il compenso e i tempi di esecuzione e prevedendo un corrispettivo a forfait chiuso, essi possono escludere il riconoscimento di ulteriori compensi revisionali riferiti alle medesime prestazioni.
- L’interpretazione degli atti negoziali intervenuti nel corso dell’esecuzione di un appalto pubblico deve verificare se le parti abbiano inteso disciplinare soltanto i lavori aggiuntivi oppure ridefinire l’intero equilibrio contrattuale, anche al fine di stabilire quale disciplina della revisione prezzi trovi applicazione.
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