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Sentenza

Sentenza n. 3802/2026 - Roma, Sezione 5T

per l'annullamento - del provvedimento prot. n. 257639/2022 del 22.11.2022 ricevuto in data 10.12.2022 con cui il Comune di Fiumicino ha ingiunto il pagamento di € 19.320,00 a titolo di indennità e sanzione di occupazione sine titulo di un’area censita al catasto terreni al foglio 698 part. 334/p per complessivi mq 46 circa, per il periodo 2018/2022, sull’assunto che tale area apparterrebbe al demanio stradale; - di tutti gli atti della procedura espropriativa e segnatamente: della deliberazione del consiglio comunale di Roma n. 3554 del 3.10.1980, con cui veniva promosso il procedimento di esproprio; dell’atto per Notar R. Bissi del 16 febbraio 1990 (rep. n. 27412 racc. n. 8881) con cui la FORUS s.p.a. (ora Maccarese spa) cedeva al Comune di Roma la porzione di area oggi identificata al Foglio 698, part. 334 ricevuto in copia a seguito di accesso agli atti del 13.02.2023; di ogni altro atto menzionato o presupposto espressamente o implicitamente nell’atto per Notar R. Bissi del 16 febbraio 1990 (rep. n. 27412 racc. n. 8881); - degli atti di ricognizione dei beni immobili con cui il Comune di Roma ha trasferito il proprio patrimonio immobiliare sul territorio al Comune di Fiumicino e segnatamente: la deliberazione n. 2280 del 13.06.1997, il decreto n. 532 del 13.07.2000 e il decreto n. 504/2002, oltre ad ogni atto collegato o presupposto oggi non conosciuto; per l’annullamento in parte qua - dell’elenco immobili “tipo A” Beni demaniali (aggiornato a dicembre 2022) del Comune di Fiumicino ricevuto in copia a seguito di accesso agli atti del 15.03.2023 nonché della deliberazione C.C. della città di Fiumicino n. 23 del 20 aprile 2021 e del regolamento sul canone unico con essa approvato, in relazione ai commi 816 -847 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di Bilancio 2020).

Giustizia amministrativa202310524

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ingiunzione di pagamento di € 19.320,00 per indennità e sanzione relative all'occupazione sine titulo di un'area ritenuta appartenente al demanio stradale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha trasposto in sede giurisdizionale un ricorso straordinario, opponendosi all'ingiunzione con cui il Comune di Fiumicino le aveva richiesto il pagamento di una somma per l'occupazione sine titulo, nel periodo 2018-2022, di un'area di circa 46 mq. Ha sostenuto: la giurisdizione del giudice amministrativo, assumendo che la controversia riguardasse l'accertamento della natura giuridica dell'area e il mancato esercizio di poteri amministrativi; la propria proprietà per usucapione, in ragione dell'occupazione protratta e della destinazione dell'area a pertinenza dell'abitazione; l'estraneità al procedimento espropriativo risalente agli anni Novanta e l'illegittimità o inefficacia della cessione volontaria intercorsa tra la società proprietaria e l'amministrazione, anche per mancata immissione nel possesso e mancata realizzazione dell'opera cui l'esproprio era preordinato; l'erroneità della qualificazione dell'area come demanio stradale; il contrasto della disciplina comunale sul canone unico patrimoniale con la legge n. 160/2019 e con varie disposizioni costituzionali; nonché il difetto di contraddittorio, istruttoria e motivazione dell'ingiunzione. Il Comune e la società controinteressata hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, individuando la giurisdizione del giudice ordinario. Il petitum sostanziale consisteva nella contestazione di una pretesa patrimoniale del Comune, diretta a ottenere un ristoro economico per l'occupazione ritenuta abusiva di un proprio bene. La controversia riguarda quindi diritti soggettivi, in particolare il diritto di proprietà dell'ente e la correlata pretesa patrimoniale, non l'esercizio di un potere autoritativo. La contestazione della demanialità dell'area, della proprietà pubblica, dell'usucapione e della validità o efficacia della cessione volontaria costituisce questione pregiudiziale dedotta per paralizzare la pretesa economica dell'amministrazione e deve essere esaminata incidenter tantum dal giudice ordinario munito di giurisdizione. Il TAR ha escluso la rilevanza del principio secondo cui il giudice amministrativo può conoscere incidentalmente della natura demaniale del bene quando la domanda principale rientri nella sua giurisdizione, poiché nel caso concreto la domanda principale era patrimoniale e risarcitoria. La causa potrà essere riproposta davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. n. 1199/1971

    Disciplina l'opposizione alla trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione a seguito della declinatoria del giudice amministrativo.

  • commi 816-847 l. n. 160/2019

    Richiamati dalla ricorrente in relazione alla disciplina del canone unico patrimoniale comunale; la questione non è stata esaminata nel merito per difetto di giurisdizione.

Massime di principio

  • La controversia avente a oggetto la pretesa patrimoniale dell'amministrazione per l'occupazione sine titulo di un immobile, fondata sulla lesione del diritto di proprietà, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché non implica l'esercizio di un potere autoritativo.
  • La contestazione della natura demaniale o della proprietà pubblica dell'area occupata, quando sia proposta dal privato al solo fine di paralizzare la pretesa patrimoniale dell'amministrazione, costituisce questione pregiudiziale da decidere incidenter tantum dal giudice ordinario munito della giurisdizione sulla domanda principale.
  • Le contestazioni relative all'invalidità o inefficacia di una procedura espropriativa o di una cessione volontaria intervenuta tra l'amministrazione e un terzo, quando siano dedotte per negare il diritto soggettivo dell'ente al ristoro per occupazione abusiva, non spostano la controversia nella giurisdizione amministrativa.
  • Il giudice amministrativo può conoscere incidentalmente della natura demaniale di un bene solo quando tale questione sia pregiudiziale rispetto a una domanda principale rientrante nella propria giurisdizione; non può invece farlo quando la domanda principale sia una pretesa patrimoniale soggetta alla giurisdizione ordinaria.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniDecreto di esproprio e procedimentoGiurisdizione e riparto
RamiDemanio e patrimonio pubblicoEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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