Sentenza del 06/03/2019 n. 496 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Contratto di leasing - IVA - mancata retrocessione del bene - addebito dell'imposta - permane - recupero mediante emissione di note di accredito - non è possibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva emesso fatture relative alla vendita di 55 carri funebri a sette società di leasing e, successivamente, 53 note di credito per stornare tali fatture, indicando nella dichiarazione IVA 2012 un credito di euro 1.435.106. L'Agenzia contestava l'inesistenza oggettiva delle operazioni, poiché i veicoli non erano stati consegnati né erano nella disponibilità della società, mentre i verbali di consegna risultavano falsi. Secondo l'Ufficio, l'articolo 26 del DPR 633/1972 non consentiva di recuperare l'IVA mediante note di variazione quando l'operazione originaria era inesistente; l'imposta restava comunque dovuta ai sensi dell'articolo 21, comma 7, del DPR 633/1972. La società sosteneva invece che le operazioni fossero reali, sebbene non completate per difficoltà economiche, e che lo storno fosse legittimo.
La decisione
La Corte ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, rigettato l'appello incidentale della contribuente e riformato la sentenza della CTP di Modena, che aveva accolto il ricorso della società. È stata confermata integralmente la pretesa tributaria contenuta nell'avviso di accertamento, concernente il recupero del credito IVA non spettante e le relative sanzioni. La mancata consegna dei beni ha comportato l'inesistenza delle operazioni di cessione e di leasing; pertanto, le note di credito non potevano regolarizzare o stornare l'IVA. È stata inoltre respinta la censura sul contraddittorio endoprocedimentale, perché formulata genericamente, così come la richiesta di applicare l'aliquota del 20% e quella di ridurre le sanzioni. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in euro 12.732,00.
Norme richiamate
Articolo 6, comma 1, DPR 633/1972
La cessione di beni mobili si considera effettuata nel momento della consegna o della spedizione.
La consegna costituisce il momento rilevante per il perfezionamento della cessione dei beni mobili. Se il bene non è mai stato consegnato né era nella disponibilità del cedente, l'operazione può essere qualificata come oggettivamente inesistente.
Articolo 21, comma 7, DPR 633/1972
L'emissione di fatture per operazioni inesistenti comporta l'obbligo di versare l'imposta indicata nella fattura.
Anche quando l'operazione fatturata non è mai stata effettuata, l'IVA esposta in fattura resta dovuta per l'importo indicato.
Articolo 26, DPR 633/1972
Disciplina delle variazioni dell'imponibile o dell'imposta.
Le note di credito possono essere utilizzate per correggere variazioni reali dell'operazione, come annullamenti o riduzioni successivi. Non possono invece essere impiegate per stornare fatture relative a operazioni originariamente inesistenti.
Articolo 12, comma 7, legge 212/2000
Garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali.
Per i tributi armonizzati, come l'IVA, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale può determinare l'invalidità dell'atto solo se il contribuente indica concretamente quali difese avrebbe potuto svolgere e dimostra che il procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso.
Decreto legislativo 158/2015
La disciplina sanzionatoria più favorevole non è stata applicata, poiché l'inesistenza dell'operazione e l'utilizzo delle relative fatture rappresentavano una condotta aggravante e non consentivano la riduzione richiesta.
Cassazione civile, sez. tributaria, 25 ottobre 2001, n. 13139
La mancata consegna del bene vanifica l'operazione di leasing e rende inesistenti le correlate operazioni di compravendita e locazione finanziaria.
Cassazione, sez. tributaria, 26 gennaio 2007, n. 1728
In materia di IVA è irrilevante l'assenza di un danno erariale; lo storno di operazioni inesistenti può comunque alterare il volume d'affari del cedente e la posizione IVA del cessionario.
Massime di principio
- In un'operazione di cessione o leasing, la documentazione contrattuale e i verbali di consegna non sono sufficienti se il bene non è stato realmente consegnato o non era nella disponibilità del cedente.
- La mancata consegna può comportare la qualificazione dell'operazione come oggettivamente inesistente e, di conseguenza, l'indetraibilità dell'IVA e il recupero dell'imposta esposta.
- L'IVA indicata in una fattura per un'operazione inesistente resta normalmente dovuta ai sensi dell'articolo 21, comma 7, e non può essere recuperata mediante una nota di credito ex articolo 26.
- L'assenza di un danno economico immediato per l'Erario non esclude la violazione IVA, perché rilevano anche l'alterazione del volume d'affari e l'eventuale indebita detrazione da parte del cessionario.
- Per contestare efficacemente la violazione del contraddittorio endoprocedimentale non basta una deduzione generica: occorre indicare le specifiche argomentazioni e prove che avrebbero potuto modificare l'esito dell'accertamento.
- La cancellazione del credito IVA dichiarato non è una questione meramente formale quando incide sulla posizione tributaria complessiva del contribuente e sugli importi effettivamente dovuti.
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