Cassazione Civile, Ordinanza n. 17150/2025 del 25/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
I ricorrenti avevano convenuto la banca chiedendo, in relazione a un contratto di espromissione con cui si erano addossati una parte del debito di una società da essi controllata, la declaratoria di nullità, annullamento o risoluzione del negozio e la restituzione di quanto pagato. La controversia nasceva nel contesto di un piano di ristrutturazione dei debiti della società partecipata: secondo i ricorrenti, la banca aveva subordinato l’adesione al piano all’assunzione, da parte loro, della quota di credito che sarebbe stata rinunciata verso la società, così da evitare il fallimento della ristrutturazione. Essi sostenevano che, una volta perfezionato l’accordo di ristrutturazione e operata la rinuncia della banca alla parte di credito interessata dall’espromissione, il debito originario fosse venuto meno, rendendo il contratto nullo o comunque inefficace per mancanza di oggetto e causa. Dopo l’accoglimento in primo grado, la Corte d’appello ha riformato la decisione respingendo la domanda; è stata poi rigettata anche la revocazione proposta contro la sentenza d’appello. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 99, 115 e 395 n. 4 c.p.c., assumendo che la sentenza impugnata per revocazione avesse errato nel ricostruire i fatti relativi al piano di ristrutturazione e alla rinuncia della banca, trascurando un fatto decisivo; 2) omesso esame di un fatto decisivo e motivazione apparente, sostenendo che la Corte territoriale avesse dato una lettura formalistica e illogica della vicenda, senza considerare la natura e la giustificazione causale della rinuncia del credito; 3) violazione dell’art. 287 c.p.c. per avere respinto la domanda di correzione di errore materiale relativa al medesimo passaggio della sentenza di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. In via preliminare ha escluso l’improcedibilità derivante dalla liquidazione coatta amministrativa della banca, perché la sentenza di primo grado era stata pronunciata prima dell’apertura della procedura concorsuale e, secondo il principio richiamato, il creditore può essere ammesso al passivo con riserva mentre il commissario può proseguire il giudizio in cassazione. Nel merito, ha ritenuto infondati i primi due motivi: la revocazione non poteva essere accolta perché l’errore di fatto dedotto non era decisivo rispetto alla ratio della sentenza revocanda; il giudizio di decisività dell’errore è rimesso al merito ed era sorretto da motivazione congrua. La Corte ha inoltre osservato che le ulteriori deduzioni non erano esaminabili per carenze di specificità e di puntuale censura di omessa pronuncia. Il secondo motivo è stato respinto anche perché non ricorreva alcuna anomalia motivazionale rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c. e perché mancava l’indicazione del fatto storico decisivo asseritamente omesso. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché il provvedimento di correzione errore materiale ex art. 288 c.p.c. non è autonomamente impugnabile per cassazione. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 395, n. 4, c.p.c.
L’errore di fatto revocatorio deve essere decisivo: il giudice della revocazione deve compiere un giudizio controfattuale per verificare se, eliminato l’errore, la decisione avrebbe dovuto essere diversa per necessità logico-giuridica.
art. 99 c.p.c.
Richiamato solo nella censura dei ricorrenti; non viene affermata una regola autonoma sul punto.
art. 115 c.p.c.
Richiamato solo nella censura dei ricorrenti; la Corte non ne ricava un principio autonomo nel caso concreto.
art. 112 c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia richiede che la domanda o eccezione sia stata ritualmente proposta e che nel ricorso per cassazione siano riportati puntualmente i relativi termini e gli atti in cui furono formulati.
art. 360, n. 4, c.p.c.
È denunciabile solo un’anomalia motivazionale che integri violazione di legge costituzionalmente rilevante, non il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Il vizio riguarda l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; il ricorrente deve indicare specificamente fatto, dato da cui risulta, discussione processuale e decisività.
art. 287 c.p.c.
La correzione dell’errore materiale è strumento volto a emendare errori di redazione e non consente di incidere sul contenuto concettuale della decisione.
art. 288 c.p.c.
L’ordinanza resa sulla correzione di errori materiali non è autonomamente impugnabile per cassazione; è impugnabile la sola sentenza corretta, nei limiti consentiti.
art. 177, comma 3, n. 3, c.p.c.
Le ordinanze per le quali la legge prevede uno speciale mezzo di reclamo non sono modificabili né revocabili; il provvedimento di correzione resta privo di natura decisoria.
art. 111 Cost.
Il ricorso straordinario non è ammissibile contro l’ordinanza di correzione, trattandosi di provvedimento privo di decisorietà.
d.l. n. 99 del 2017, conv. con modif. in l. n. 212 del 2017
Per le banche venete sottoposte a liquidazione coatta amministrativa opera il regime speciale richiamato dalla Corte per escludere l’improcedibilità del giudizio già definito in primo grado.
art. 2 d.l. n. 99 del 2017
Il rinvio alle norme del testo unico bancario e, attraverso queste, alla legge fallimentare consente l’applicazione delle regole sull’ammissione al passivo con riserva.
d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), art. 80
Il rinvio alle disposizioni della legge fallimentare opera per quanto non diversamente disposto dalla disciplina bancaria speciale.
art. 96 l. fall.
La sentenza di merito consente al creditore di essere ammesso al passivo con riserva quando la controversia prosegue dopo l’apertura della procedura concorsuale.
art. 67 l. fall.
Il piano attestato di risanamento costituisce il contesto negoziale in cui si colloca l’operazione di ristrutturazione del debito oggetto della controversia.
art. 2346, comma 6, c.c.
Richiamato in relazione agli strumenti finanziari partecipativi previsti nel piano di risanamento.
art. 1367 c.c.
Nell’interpretazione del contratto deve preferirsi il senso che consenta al negozio di avere qualche effetto piuttosto che quello che lo renda del tutto inutile.
Massime di principio
- Nel giudizio di revocazione per errore di fatto, la decisività dell’errore va valutata con giudizio controfattuale sulla sola base della sentenza impugnata: l’errore è rilevante solo se, eliminato, la decisione non potrebbe reggere per necessità logico-giuridica.
- L’errore di fatto non è decisivo quando la ratio decidendi della sentenza si fonda su una diversa e autonoma ricostruzione giuridica o interpretativa del rapporto, non scalfita dal fatto erroneamente percepito.
- Il vizio di omessa pronuncia e i vizi di motivazione sono deducibili in cassazione solo con rigorosa specificità, indicando puntualmente domanda o fatto storico, atti rilevanti e decisività della censura.
- La motivazione è sindacabile in cassazione solo nei casi di anomalie estreme che si traducano in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è sufficiente lamentare una motivazione ritenuta insufficiente o non condivisibile.
- La correzione dell’errore materiale serve a rettificare meri refusi o errori di redazione e non può essere utilizzata per modificare il contenuto decisorio della sentenza o per rimettere in discussione valutazioni di merito.
- In sede interpretativa, tra più letture del negozio va preferita quella che ne preservi l’efficacia e la funzione economico-sociale, evitando soluzioni che lo rendano originariamente o sopravvenutamente privo di effetti.
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