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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25969/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Potenza chiedendone l'annullamento con due motivi principali: (1) errata applicazione della legge penale con riferimento ai capi 1-4 (violazioni dell'art. 73 d.lgs. 159/2011): si deduce che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale (n.99/2020 citata nel ricorso), la revoca automatica della patente disposta dal Prefetto a seguito della misura di prevenzione sarebbe illegittima, facendo venir meno l'elemento oggettivo del reato; (2) violazione/erronea applicazione dell'art. 4 L. 110/1975 e vizio di motivazione rispetto al capo 5 (porto di mazza da baseball): si sostiene che il ritrovamento della mazza nell'auto sarebbe casuale e non finalizzato all'offesa, per cui mancherebbe il "porto senza giustificato motivo", e che, conseguentemente, anche la contestazione ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011 (violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione) dovrebbe cadere.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo perché la Corte territoriale non si è pronunciata sulla questione dell'illegittimità della revoca automatica della patente alla luce della decisione della Corte costituzionale (omissione di motivo), e perciò ha annullato la sentenza impugnata limitatamente ai capi 1-4 (violazioni art. 73 d.lgs. n.159/2011) con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Salerno affinché si pronunci in piena autonomia sulla legittimità della revoca della patente. Ha invece rigettato il secondo motivo: ha confermato la valutazione della Corte di appello secondo cui il possesso della mazza da baseball nell'auto, in assenza di una giustificazione immediata e verificabile, integra il reato di cui all'art.4 L.110/1975 (porto di arma impropria) anche a titolo colposo; ne consegue che restano confermate le condanne relative ai capi concernenti l'art.4 L.110/75 e l'art.75, comma 2, d.lgs. 159/2011. In sintesi: annullamento parziale con rinvio (capi 1-4); per il resto ricorso respinto e decisione confermata.

Norme richiamate

  • art. 73 d.lgs. 159/2011

    La questione relativa alla configurabilità del reato in presenza della revoca automatica della patente a seguito di misura di prevenzione è stata ritenuta rilevante: la Cassazione ha escluso di poter decidere senza che la Corte territoriale si sia pronunciata sulla legittimità della revoca alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata dal ricorrente.

  • art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110

    "vietato, sotto comminatoria di sanzione penale, di portare, senza giustificato motivo, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, ... mazze ..."

    Per gli strumenti 'nominati' (tra cui la mazza da baseball) non è richiesta la sussistenza di circostanze di tempo e luogo dimostrative del pericolo di offesa: il porto fuori dell'abitazione senza giustificato motivo integra la contravvenzione. Il giustificato motivo rilevante è quello espresso immediatamente e verificabile dagli operanti; deduzioni a posteriori non sono idonee.

  • art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011

    La violazione delle prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione (es. divieto di detenere strumenti atti ad offendere) è sanzionata indipendentemente dalla presenza di specifiche circostanze di pericolo, se risulta il possesso dell'oggetto proibito.

  • sentenza Corte costituzionale n.99/2020 (citata dal ricorrente) / indicazioni in sentenza anche di n.97/2020

    La decisione costituzionale è stata evocata per sostenere l'illegittimità della revoca automatica della patente in conseguenza dell'applicazione di misure di prevenzione; la Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale avrebbe dovuto esaminare tale questione e motivare, per cui ha disposto il rinvio.

  • sentenza Corte costituzionale n.139/2023 (richiamata dalla Cassazione)

    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.4, secondo comma (prima parte), L.110/1975 nella parte in cui non esige circostanze di tempo e luogo dimostrative del pericolo: confermata la legittimità della disciplina che punisce il porto di determinati strumenti 'nominati' senza giustificato motivo.

Massime di principio

  • Se la condanna si fonda su un effetto automatico (es. revoca patente a seguito di misura di prevenzione), verificare sempre la giurisprudenza costituzionale recente: omissioni di valutazione da parte del giudice di merito possono determinare annullamento e rinvio.
  • Il porto di strumenti 'nominati' (es. mazza da baseball) fuori dall'abitazione è perseguibile come contravvenzione se manca un "giustificato motivo" immediatamente manifestato e verificabile; le giustificazioni dedotte a posteriori hanno scarso valore probatorio.
  • Per i reati di natura contravvenzionale è sufficiente anche la colpa: l'asserita casualità della presenza dell'oggetto non esonera automaticamente dalla responsabilità se non supportata da spiegazioni immediatamente verificate.
  • In sede di appello e cassazione è essenziale che le questioni rilevanti (anche connesse a pronunce costituzionali) siano espressamente trattate dal giudice di merito; la mancata pronuncia può comportare annullamento parziale per difetto di motivazione.
  • Quando si contesta la legittimità di provvedimenti amministrativi (es. revoca patente), valutare la posizione sia sul piano del diritto amministrativo sia sul piano penale: una possibile illegittimità amministrativa può incidere sulla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato.

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