Cassazione Penale, Sentenza n. 35389/2024 del 20/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che ha confermato l'applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e della confisca di denaro, beni mobili e immobili, beni aziendali e quote societarie. I ricorrenti denunciavano: insufficienza e genericità della motivazione sulla pericolosità generica e qualificata; mancanza di accertamenti idonei a dimostrare l'abitualità delle attività illecite e la percezione abituale dei proventi; erronea quantificazione dei profitti illeciti (in particolare somme di euro 6.661.650,00 e 2.575.838,00); mancata considerazione della consulenza tecnica difensiva; assenza di nesso temporale tra la costituzione di società e la presunta pericolosità; in subordine questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. b) del d.lgs. n.159/2011. I terzi interessati contestavano la confisca per carenza di titolarità effettiva dei beni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Motivazioni principali: i ricorsi dei terzi interessati sono privi di interesse rispetto alla contestazione dei presupposti della misura di prevenzione, potendo i terzi contestare soltanto la titolarità effettiva dei beni confiscati; il ricorso di Lerose Francesco è generico e indeterminato, privo di specifici agganci fattuali e pertanto inammissibile in cassazione. Sul merito la Corte ha richiamato e ritenuto adeguata la motivazione della Corte d'appello, che aveva puntualmente indicato capi di imputazione, tempistiche, luoghi, intercettazioni e deposizioni di collaboratori che documentavano il collegamento con cosche di 'ndrangheta e la consistente ripetizione nel tempo di condotte illecite. La quantificazione dei profitti (e del profitto indiretto per risparmio di smaltimento) è stata ritenuta congrua e non ipotetica: la somma di 6.661.650,00 euro è stata ricondotta al profitto indiretto calcolato sulle tonnellate non smaltite, mentre la somma di 2.575.838,00 euro è stata determinata sulla base di 58 euro a tonnellata per 44.411 tonnellate. I motivi nuovi depositati sono stati ritenuti inammissibili per connessione con i motivi originari già inammissibili. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle misure di prevenzione)
art. 1 lett. b) e lett. c); art. 4 lett. b); art. 10 comma 3; art. 51 comma 3-bis
La norma è stata applicata per qualificare la pericolosità generica e qualificata e per delimitare l'ambito di sindacabilità in Cassazione; art. 51 comma 3-bis consente l'inclusione di reati particolarmente gravi tra quelli rilevanti per le misure di prevenzione, scelta ritenuta legittima dalla Corte
Codice penale
art. 452 quaterdecies; art. 416-bis (circostanza aggravante richiamata)
Il reato di cui all'art. 452 quaterdecies e l'aggravante di matrice associativa sono stati utilizzati per fondare la pericolosità qualificata e collegare le condotte a un'associazione con finalità criminali
Disposizioni di procedura penale
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.; art. 10 comma 3 d.lgs. n.159/2011
Art. 173 disp. att. è richiamato per la sintesi dei motivi; art. 10 comma 3 limita il sindacato di merito in sede di Cassazione su questioni di valutazione dei presupposti per le misure di prevenzione
Giurisprudenza costituzionale
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Ricordata in relazione alla condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende quando si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione dell'inammissibilità
Giurisprudenza di legittimità
Sez. 6, n. 48761 del 14/11/2023; Sez. 1, n. 35669 del 11/05/2023
Richiamate per affermare che i terzi interessati non possono contestare i presupposti della misura di prevenzione, potendo limitarsi a provare l'effettiva titolarità dei beni
Massime di principio
- I terzi formalmente intestatari di beni sottoposti a confisca di prevenzione possono solo contestarne la titolarità effettiva: non hanno interesse a impugnare i presupposti della misura (pericolosità), che compete al proposto.
- In cassazione i ricorsi generici e non ancorati a specifici elementi di fatto e di diritto sono dichiarati inammissibili: occorre una censura precisa e diretta alla motivazione impugnata.
- La pericolosità qualificata può essere fondata su reati di particolare gravità e su indizi articolati (imputazioni dettagliate, intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori), e la relativa valutazione è riservata al giudice del merito; la Cassazione controlla la legalità e la correttezza formale ma non rifà il giudizio di fatto.
- La quantificazione dei profitti illeciti può comprendere utili diretti e profitti indiretti come il risparmio sullo smaltimento; se supportata da conteggi e consulenze tecniche non è necessariamente 'ipotetica'.
- Le questioni di legittimità costituzionale sull'estensione delle misure di prevenzione richiedono argomentazioni specifiche e non sono agevolmente accolte quando il legislatore ha espressamente ricompreso certi reati tra quelli rilevanti.
- Per difendersi efficacemente in casi simili è fondamentale produrre elementi documentali precisi (contabilità, contratti, titoli di proprietà, perizie tecniche) che contestino puntualmente i calcoli dei profitti e dimostrino la regolarità della titolarità dei beni.
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