Cassazione Penale, Sentenza n. 30279/2022 del 29/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Conflitto di competenza territoriale tra i due Tribunali in relazione al reato di ricettazione contestato a Otari Khatchapuridze, relativo a una moneta d'oro provento di furto commesso a Imola e accertato in data anteriore e prossima al 12 gennaio 2016. Il Tribunale di Reggio Emilia aveva previamente iscritto la notizia di reato e, con sentenza del 28/02/2019, aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio trasmettendo gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena. Successivamente il Tribunale di Modena, rilevata l'assenza di elementi sul luogo di consumazione e l'assenza di dimora certa dell'imputato (persona di fatto senza fissa dimora; indicazioni di domicilio riportate come "asseritamente domiciliato"), ha declinato la competenza e ha sollevato il conflitto, trasmettendo gli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato sussistente il conflitto e, valutati i criteri di competenza, ha ritenuto che non fosse possibile determinare il luogo di consumazione (art. 8, comma 1 c.p.p.) né individuare dimora o domicilio dell'imputato idonei a fondare competenza territoriale. Ne consegue l'applicazione del criterio residuale dell'art. 9, comma 3 c.p.p.: la competenza va attribuita al Tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che per primo ha provveduto all'iscrizione della notizia di reato. Pertanto la competenza è dichiarata in favore del Tribunale di Reggio Emilia e gli atti sono trasmessi a quest'ultimo.
Norme richiamate
art. 8, comma 1, codice di procedura penale
Criterio generale di determinazione della competenza territoriale basato sul luogo di consumazione del reato. Nel caso in esame non è risultato provato il luogo in cui l'imputato aveva ricevuto la res e pertanto il criterio non è applicabile.
art. 9, comma 3, codice di procedura penale
Criterio residuale che attribuisce la competenza territoriale all'ufficio del pubblico ministero che per primo ha provveduto all'iscrizione della notizia di reato, applicato quando non è possibile individuare né il luogo di consumazione né la dimora/domicilio dell'imputato. La Corte lo ha applicato per assegnare la competenza al Tribunale di Reggio Emilia.
Massime di principio
- Quando il luogo di commissione del reato è incerto o non provato, non è possibile fondare la competenza territoriale sul criterio previsto dall'art. 8 c.p.p.
- Se l'imputato è senza fissa dimora o la dimora/domicilio indicati risultano meramente dichiarazioni non suffragate, non si può utilizzare il criterio della dimora/domicilio per la competenza territoriale.
- In assenza di elementi per applicare i criteri principali o suppletivi, si applica il criterio residuale dell'art. 9, comma 3 c.p.p.: competenza all'ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato.
- La prima iscrizione della notizia di reato da parte dell'ufficio del P.M. è un elemento decisivo per risolvere conflitti di competenza territoriale quando gli altri criteri non collimano o non sono applicabili.
- Se due Autorità giudiziarie declinano entrambe la competenza, sussiste conflitto e la soluzione spetta alla Corte di Cassazione, che valuta l'esistenza del conflitto e applica i criteri di legge per assegnare la competenza.
- Per evitare conflitti è utile che le autorità indicino chiaramente, con elementi probatori, il luogo della consumazione e la stabile dimora/domicilio dell'imputato; mere affermazioni dell'interessato non sono sufficienti.
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