Sentenza n. 88/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza ALLA SENTENZA 418/2025 DEL TRIBUNALE DI TORINO CON CUI IL TRIBUNALE ACCERTA E DICHIARA IL DIRITTO DELLA PARTE RICORRENTE AD USUFRUIRE DEL BENEFICIO ECONOMICO DI EURO 500,00 ANNUI TRAMITE LA CARTA ELETTRONICA PER L’AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE DEL DOCENTE CON RIFERIMENTO ALL’ANNO SCOLASTICO 2022/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico annuo di 500 euro tramite la Carta del docente per l'anno scolastico 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza civile del Tribunale di Torino, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, relativo all'anno scolastico 2022/2023. Ha chiesto la condanna del Ministero al pagamento o all'accredito delle somme riconosciute. La sentenza azionata era stata prodotta in copia conforme ai fini dell'art. 475 c.p.c. e notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale. Al momento della proposizione del ricorso era inoltre decorso infruttuosamente il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza tuttavia contestare l'omessa ottemperanza al giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti sia i presupposti processuali sia quelli sostanziali. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza civile e di pagare le somme dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, stabilendo che, in caso di ulteriore inadempimento, il commissario provveda al pagamento entro altri sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza, compiendo gli atti necessari a spese dell'amministrazione. Poiché le funzioni commissariali sono state attribuite a un dipendente pubblico nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, il TAR ha escluso un compenso aggiuntivo. Ha inoltre applicato l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., fissando una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute: essa decorre dalla notificazione della sentenza all'amministrazione e cessa con l'adempimento spontaneo, anche tardivo, oppure con l'efficacia della nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per i possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente, nel giudizio di ottemperanza, di ordinare l'adempimento del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora per ogni ulteriore ritardo; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla disposizione è stato considerato dal TAR tra i presupposti per la proponibilità e l'accoglimento dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione.
art. 475 c.p.c.
La produzione della sentenza civile in copia attestata conforme all'originale è stata ritenuta idonea ai fini dell'esecuzione del titolo giudiziale.
art. 93 c.p.c.
Ha consentito la distrazione delle spese processuali in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
art. 4, comma 1, d.m. 55/2014
Richiamato per la riduzione dei parametri relativi alla liquidazione delle spese di lite.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è accoglibile la domanda di esecuzione di un giudicato quando il titolo sia prodotto in copia conforme, sia stato notificato all'amministrazione soccombente e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
- L'omessa esecuzione da parte dell'amministrazione di un giudicato che riconosce una somma dovuta legittima il giudice dell'ottemperanza a ordinare il pagamento entro un termine determinato e a nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inadempimento.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sulle somme oggetto del giudicato; essa decorre dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l'adempimento spontaneo oppure con l'efficacia della nomina del commissario ad acta.
- Quando il commissario ad acta è un dipendente pubblico che svolge l'incarico in connessione con i propri compiti istituzionali, l'attività commissariale non comporta un compenso aggiuntivo a carico dell'amministrazione inadempiente.
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