Cassazione Civile, Ordinanza n. 21707/2021 del 29/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005 con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione IVA ritenuta indetraibile perché correlata a operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, inserite in una sequenza negoziale relativa alla cessione di macchinari e attrezzature agricole. Il contribuente aveva impugnato l'atto; il primo appello contro la sentenza sfavorevole di primo grado era stato dichiarato inammissibile per mancata notifica alla controparte. Successivamente, gli eredi del contribuente avevano proposto un secondo appello, che la CTR aveva ritenuto ammissibile e aveva accolto, qualificando l'operazione come contratto atipico di tipo sale & sale back, lecitamente ricadente nell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., volto a ottenere finanziamento e non un indebito risparmio d'imposta. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 60 d.lgs. 546/1992, sostenendo che l'appello dichiarato inammissibile non poteva essere riproposto; con il terzo ha dedotto la violazione degli artt. 51 d.lgs. 546/1992 e 30 d.l. 216/2011, assumendo che il secondo appello fosse comunque tardivo perché il primo gravame aveva fatto decorrere il termine breve di impugnazione; gli altri motivi erano collegati alla medesima questione processuale, in particolare alla violazione dell'art. 112 c.p.c.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura sulla tardività del secondo appello. Ha affermato che, anche ammettendo in astratto la riproposizione di un secondo atto di impugnazione prima della declaratoria di inammissibilità del primo, tale secondo atto deve essere tempestivo; nel caso concreto, il termine breve di sessanta giorni decorrente dalla proposizione del primo appello era già spirato quando fu notificato il secondo gravame, e la sospensione invocata non era idonea a determinare un diverso termine utile. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dichiarando inammissibile l'appello dei contribuenti. Ha compensato le spese del giudizio di merito per la particolarità della questione processuale e ha condannato i resistenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 60 d.lgs. 546/1992
L'appello dichiarato inammissibile non può essere riproposto; la norma è letta in linea con il principio di consumazione dell'impugnazione.
art. 358 c.p.c.
È richiamato come regola generale di consumazione dell'impugnazione, cui l'art. 60 del processo tributario ricalca la disciplina.
art. 51 d.lgs. 546/1992
Richiamato ai fini del computo dei termini di impugnazione nel processo tributario.
art. 30 d.l. 216/2011
La sospensione ivi prevista non è ritenuta idonea a far decorrere un diverso termine utile per la riproposizione dell'appello nel caso concreto.
art. 360 n. 3 c.p.c.
È la norma processuale indicata a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nei motivi rimasti assorbiti, in relazione al denunciato vizio di ultrapetizione o omessa pronuncia.
art. 1322 c.c.
Citato dalla CTR per qualificare l'operazione come contratto atipico lecito nell'ambito dell'autonomia negoziale, ma tale profilo non è decisivo nella decisione di legittimità.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'appello dichiarato inammissibile non può essere semplicemente riproposto oltre il termine perentorio di impugnazione: la consumazione dell'impugnazione preclude una nuova proposizione tardiva del gravame.
- La possibilità di presentare un secondo atto di impugnazione, sostitutivo del primo e immune dai relativi vizi, è subordinata sia alla sua proposizione prima della declaratoria di inammissibilità del precedente sia alla sua tempestività secondo il termine breve decorrente dalla prima impugnazione.
- La proposizione del primo appello può equivalere a conoscenza legale della sentenza ai fini del termine breve di impugnazione del successivo gravame.
- La sospensione dei termini invocata in materia di lite definibile non può essere utilizzata per aggirare la perentorietà del termine breve quando, anche computando la sospensione, il secondo appello risulti comunque tardivo.
- Quando la questione decisa è esclusivamente processuale e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito dichiarando l'inammissibilità dell'impugnazione.
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