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Sentenza

Sentenza n. 4092/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202509950

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto della domanda di emersione da lavoro irregolare presentata ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma del 27 novembre 2024, con cui era stata respinta la domanda di emersione da lavoro irregolare presentata il 22 giugno 2020 in suo favore ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020. Il testo non espone specifici motivi di illegittimità dedotti contro il diniego, poiché il giudizio è stato definito in ragione della sopravvenuta rimozione dell'atto impugnato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nel corso del giudizio, infatti, lo Sportello Unico per l'Immigrazione ha annullato in autotutela il provvedimento impugnato e ha rilasciato un nulla osta per attesa occupazione. Tale sopravvenienza ha eliminato l'interesse del ricorrente alla decisione sulla domanda di annullamento, sicché il giudizio non è stato deciso nel merito. Le spese sono state compensate, tenuto conto dell'importanza dei documenti prodotti in giudizio ai fini del riesame della posizione, con restituzione del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002 in favore del difensore antistatario del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020

    La domanda di emersione da lavoro irregolare era stata presentata sulla base di tale disposizione; il giudice non ne esamina il merito.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Costituisce la base normativa per la restituzione del contributo unificato, disposta nonostante la compensazione delle spese.

Massime di principio

  • L'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, accompagnato dall'adozione di un provvedimento favorevole o comunque satisfattivo della posizione del ricorrente, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sulla domanda di annullamento e comporta l'improcedibilità del ricorso.
  • La valutazione delle spese può tenere conto dell'incidenza degli atti e dei documenti prodotti nel giudizio sul riesame amministrativo della posizione del ricorrente; in tale situazione il giudice può compensare le spese, mantenendo l'obbligo di restituzione del contributo unificato quando ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

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