Cassazione Penale, Sentenza n. 33383/2024 del 03/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugna l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione ha dichiarato la continuazione tra due condanne per spaccio (sentenze del 23/01/2020 e 14/10/2020), ha rideterminato la pena complessiva e ha revocato la sospensione condizionale della pena precedentemente concessa con la sentenza del 14/10/2020. Il ricorrente deduce (i) che la revoca della sospensione era facoltativa e di competenza del giudice di cognizione e dunque il giudice dell'esecuzione non poteva revocarla ex officio (violazione artt. 666 c.1 c.p.p. e art. 24 Cost.), e (ii) che il giudice non ha acquisito il fascicolo del giudizio di cognizione come previsto dagli artt. 674 c.1-bis c.p.p. e 168 c.4 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e ha annullato senza rinvio l'ordinanza nella parte in cui aveva disposto la revoca della sospensione condizionale della pena. La Corte ha rilevato che il giudice dell'esecuzione ha illegittimamente effettuato una valutazione discrezionale (revoca facoltativa) riservata al giudice di cognizione e l'ha adottata d'ufficio, contravvenendo al principio per cui il giudice dell'esecuzione può revocare d'ufficio solo nei casi di revoca di diritto. Pertanto la revoca è stata eliminata dalla Corte ai sensi dell'art. 620 lett. i) c.p.p.; gli altri profili non sono stati necessari ai fini della decisione.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma richiamata quale titolo per l'istanza di applicazione in executivis della continuazione tra sentenze; il giudice dell'esecuzione può applicare la disciplina della continuazione tra reati già giudicati
art. 168 cod. pen.
comma secondo e comma quarto richiamati in motivazione
La revoca facoltativa della sospensione condizionale (art. 168, comma 2) è atto discrezionale del giudice di cognizione; il giudice dell'esecuzione non può sostituirsi al giudice di cognizione per decisioni discrezionali. Il comma quarto è richiamato in relazione alle informazioni e documenti sul beneficio
art. 666 c.p.p.
c.1 richiamato dal ricorrente
Richiamato nel motivo di ricorso per sostenere che il giudice dell'esecuzione non poteva disporre d'ufficio la revoca facoltativa; nel contesto la Corte conferma i limiti dell'azione d'ufficio dell'esecuzione
art. 674 c.1-bis c.p.p.
Norma evocata dal ricorrente in ordine all'acquisizione del fascicolo del giudizio di cognizione; la mancata acquisizione era oggetto del secondo motivo, ma la Corte ha risolto il ricorso sul primo motivo
art. 163 cod. pen.
Richiamato nella giurisprudenza citata: disciplina i limiti per l'applicazione di benefici (es. sospensione) in relazione alla pena complessiva; la Corte sottolinea che la sospensione non è automaticamente revocata se la pena supera certi limiti senza una specifica deliberazione
art. 620 lett. i) c.p.p.
Consente alla Corte di cassazione, quando annulla, di eliminare il provvedimento impugnato; la Corte l'ha utilizzata per eliminare la revoca disposta dal giudice dell'esecuzione
art. 73 comma 5 D.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale che incrimina lo spaccio di stupefacenti; indica la fattispecie per cui l'imputato era stato condannato nelle sentenze prese in considerazione
art. 24 Cost.
Richiamata nel ricorso in relazione al diritto di difesa e alla competenza del giudice naturale nelle decisioni discrezionali; usata per sostenere l'illegittimità dell'intervento discrezionale del giudice dell'esecuzione
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione, quando applica in executivis la continuazione tra sentenze e ridetermina la pena complessiva, non può revocare d'ufficio una sospensione condizionale che sia di natura facoltativa: tale decisione discrezionale spetta al giudice di cognizione.
- La revoca della sospensione operata dal giudice dell'esecuzione è lecita d'ufficio solo se si tratta di una revoca di diritto (caso in cui è obbligatoria), mentre per le revoche discrezionali è necessaria una pronuncia del giudice che ha la competenza di merito.
- Quando il giudice dell'esecuzione riconosce la continuazione e aumenta la pena complessiva, deve espressamente valutare e motivare se il beneficio già concesso possa estendersi alla pena complessiva o debba essere revocato; la sospensione non si considera automaticamente revocata per il solo superamento di limiti senza una decisione motivata.
- Se il giudice dell'esecuzione assume provvedimenti che excuscano poteri discrezionali riservati al giudice di cognizione, tali provvedimenti sono annullabili in cassazione e la Corte può eliminare direttamente la parte illegittima del provvedimento impugnato.
- In presenza di dubbi sulla documentazione relativa al beneficio concesso in giudizio di cognizione, è prudente acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione; la mancata acquisizione può essere censurata, anche se nel caso concreto la Corte ha deciso sul motivo principale di competenza.
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