Sentenza del 30/01/2019 n. 2561 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che aveva confermato l'accertamento relativo al 2004. L'Amministrazione aveva rideterminato l'imponibile IRES in 150.011 euro, nonché la base imponibile IRAP in 160.984 euro, contestando maggiori imposte, interessi e sanzioni. I principali motivi riguardavano l'utilizzo della prova presuntiva fondata sui ripetuti versamenti in contanti effettuati dai soci, qualificati dalla società come finanziamenti infruttiferi ma ritenuti dall'Amministrazione indicativi di ricavi occultati; l'asserita inversione dell'onere della prova; l'omesso esame della contestata sopravvenienza attiva di 39.800 euro; la presunta erronea valutazione della normalità economica della società e la genericità della motivazione della sentenza regionale.
La decisione
Il giudizio è stato dichiarato estinto, per rinuncia della contribuente conseguente all'adesione alla definizione agevolata, relativamente alle maggiori imposte IVA e IRAP. Quanto all'IRES, la Corte ha rigettato tutti i motivi di ricorso, ritenendo legittima la presunzione secondo cui i versamenti ripetuti di denaro contante da parte dei soci, destinati a ripianare il conto cassa, potevano rappresentare ricavi occultati. La Corte ha escluso sia l'inversione dell'onere della prova sia la contraddittorietà della motivazione, rilevando che spettava alla società dimostrare l'effettiva diversa provenienza delle somme. È stata invece accolta la richiesta relativa alle sanzioni: per effetto dello ius superveniens introdotto dal D.Lgs. n. 158 del 2015, il cumulo giuridico doveva essere ricalcolato assumendo come base la sanzione più grave nella misura più favorevole del 90%, anziché del 100%. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente alle sanzioni e rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d
Consente l'accertamento analitico-induttivo quando elementi presuntivi permettono di ritenere inattendibili o incomplete le risultanze dichiarate.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32
La mancata effettuazione di specifici accertamenti bancari non impedisce di fondare la rettifica su altri elementi presuntivi adeguati.
Codice civile, art. 2729
Le presunzioni semplici possono fondare l'accertamento quando gli indizi siano gravi, precisi e concordanti; anche un singolo elemento può essere sufficiente se ritenuto particolarmente significativo.
Codice civile, art. 2697
Dopo che l'Amministrazione ha fornito una presunzione sufficientemente grave e precisa, spetta al contribuente fornire la prova contraria sulla diversa origine delle somme.
Codice di procedura civile, art. 112
Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sui motivi ritualmente sottoposti al suo esame; una questione non chiaramente riproposta in appello non può essere utilmente dedotta come omessa pronuncia.
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 5, comma 5 e art. 8
Disciplina le sanzioni amministrative tributarie applicabili alle violazioni dichiarative e, nel caso concreto, la base di calcolo rilevante per il cumulo giuridico.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, commi 1 e 2
Regola il cumulo giuridico delle sanzioni, consentendo di determinare la sanzione complessiva partendo dalla violazione più grave.
D.Lgs. n. 158 del 2015, art. 15
Ha ridotto in senso favorevole al contribuente la sanzione minima rilevante nel caso concreto dal 100% al 90%; tale disciplina sopravvenuta deve essere applicata retroattivamente se più favorevole.
D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito dalla L. n. 225 del 2016
La definizione agevolata dei carichi tributari e il pagamento integrale delle rate possono determinare la rinuncia al ricorso e l'estinzione parziale del giudizio per le imposte interessate.
Massime di principio
- Versamenti ripetuti di denaro contante effettuati dai soci a favore di una società, anche se contabilizzati come finanziamenti infruttiferi, possono essere utilizzati come presunzione di ricavi non dichiarati quando risultino anomali o non adeguatamente giustificati.
- La regolare tenuta della contabilità non neutralizza automaticamente gli elementi presuntivi contrari emersi dall'attività di controllo.
- Una volta fornita dall'Amministrazione una presunzione grave e precisa, il contribuente deve dimostrare concretamente la provenienza delle somme e la loro effettiva natura finanziaria, conservando documentazione su soggetti versanti, disponibilità personali, causali e tracciabilità.
- La Corte di cassazione non rivaluta liberamente i fatti e gli indizi, ma verifica soltanto la corretta applicazione dei criteri giuridici sulle presunzioni e l'assenza di motivazioni illogiche o apparenti.
- Le questioni non riproposte in modo specifico e autosufficiente nell'atto di appello possono considerarsi abbandonate e non possono essere recuperate efficacemente in cassazione.
- Quando una normativa sanzionatoria sopravvenuta è più favorevole, il giudice deve applicarla anche ai procedimenti pendenti e ricalcolare il cumulo giuridico sulla base della nuova sanzione più favorevole.
- L'adesione a una definizione agevolata, accompagnata dal pagamento previsto, può estinguere il giudizio limitatamente ai carichi tributari definiti, mentre le altre imposte o questioni restano oggetto di decisione.
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