Cassazione Penale, Sentenza n. 48335/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto l'istanza di riesame avverso la misura cautelare degli arresti domiciliari: dedotta erronea applicazione dell'art. 273 c.p.p. in relazione all'art. 110 c.p.; mancata e manifesta illogicità della motivazione; travisamento della prova. Il ricorrente sosteneva che la gravità indiziaria si fondava solo sulla sua "mera presenza" sul luogo del fatto; eccepiva la discordanza e il travisamento delle dichiarazioni rese dalla persona offesa (Moreno Francesco Filippo) e rilevava che i filmati delle telecamere e i riconoscimenti fotografici non avrebbero individuato il suo concorso nella rapina e nelle lesioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: la misura cautelare custodiale (arresti domiciliari applicata il 18.3.2023) era stata revocata il 15.7.2023 e sostituita da misure non custodiali poi revocate il 25 e il 28 agosto; il ricorrente non aveva manifestato, nel ricorso, la volontà di ottenere la riparazione per ingiusta detenzione, richiesta necessaria quando la misura custodiale è stata revocata. La Corte, richiamata la giurisprudenza di legittimità (SS.UU. 16.12.2010 n. 7931 e altre), ha ritenuto che, in mancanza di tale manifestazione (personale o a mezzo difensore con procura speciale), sussista la sopravvenuta mancanza di interesse e quindi l'inammissibilità ai sensi degli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lett. a), c.p.p. Non è stata disposta condanna alle spese né applicata l'ammenda prevista dall'art. 616 c.p.p. a causa della sopravvenuta carenza di interesse.
Norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente in tema di misure cautelari; la Corte non entra nel merito del rilievo applicativo perché ha deciso l'inammissibilità per sopravvenuta mancanza di interesse.
art. 110 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione al concorso di persone nel reato; la questione di fatto relativa al ruolo dell'indagato è rimasta non esaminata in Cassazione a causa dell'inammissibilità del ricorso.
art. 23, comma 8, DL 137/2020
Norma richiamata rispetto alla trasmissione delle conclusioni scritte dalla Procura Generale; utilizzata procedimentalmente per la partecipazione scritta del PG.
art. 315, comma 3 cod. proc. pen.
Richiama la disciplina della riparazione per ingiusta detenzione e la riserva personale dell'interessato a chiedere tale riparazione, rilevante per la necessità di manifestare tale volontà nell'impugnazione.
art. 645, comma 1 cod. proc. pen.
Disciplina del procedimento per la riparazione per ingiusta detenzione; la Corte richiama la necessità che l'interessato manifesti la volontà di esercitare tale azione per rendere ammissibile il ricorso quando la misura è stata revocata.
art. 568, comma 4 cod. proc. pen.
Norma invocata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse alla pronuncia.
art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina i casi di inammissibilità del ricorso per cassazione, richiamata per la declaratoria di inammissibilità.
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla sanzione pecuniaria che, tuttavia, non è stata applicata in considerazione della sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Se la misura cautelare custodiale impugnata viene revocata prima della decisione della Corte, il ricorso per cassazione può risultare privo di interesse e quindi inammissibile, salvo che il ricorrente richieda espressamente la riparazione per ingiusta detenzione.
- La domanda di riparazione per ingiusta detenzione deve essere manifestata personalmente dall'interessato o a mezzo difensore munito di procura speciale nel ricorso, pena l'inammissibilità quando la misura è stata revocata.
- La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione globale dei fatti e delle prove: le doglianze che si limitano a sollecitare una riconsiderazione dei dati investigativi sono, di norma, improprie in questa sede.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia esclude, in generale, la condanna alle spese e l'applicazione dell'ammenda prevista per ricorsi infondati.
- Chi impugna provvedimenti cautelari dovrebbe curare la forma e il contenuto dell'impugnazione (autosufficienza, allegazione documentale e, se del caso, espressa richiesta di riparazione) per non incorrere in inammissibilità per ragioni procedurali.
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