Cassazione Penale, Sentenza n. 47743/2022 del 16/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che aveva confermato gli arresti domiciliari applicati dal GIP a carico di Antonio Vitale per i reati di intestazione fittizia (art. 512-bis c.p.) e autoriciclaggio/impiego di proventi illeciti (art. 648-ter, 648-ter.1 c.p.), con aggravante per agevolazione di tipo mafioso (art. 416-bis.1). Il ricorrente deduce vizio di motivazione e travisamento della prova: contesta che esistano indizi specifici e univoci che dimostrino che egli abbia effettivamente finanziato, direttamente o occultamente, la costituzione e le attività della societa' SOLOIL Italia s.r.l.; sottolinea che molte circostanze (conversazioni intercettate, viaggi, legami di parentela, geolocalizzazioni) sono ambigue, che i riferimenti economici riguardano prevalentemente il figlio Ferdinando e che non vi sono accertamenti patrimoniali che colleghino le somme contestate al ricorrente o provengano da delitti presupposto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato la motivazione dell'ordinanza impugnata perché mancano elementi che dimostrino, anche a livello di gravità indiziaria, che Antonio Vitale abbia effettivamente finanziato la SOLOIL Italia s.r.l. con i 25.000 euro indicati e, soprattutto, manca prova che la somma impiegata fosse provento di un reato presupposto utile a integrare l'autoriciclaggio. La Corte ha poi richiamato il principio secondo cui l'intestazione fraudolenta (art. 512-bis) non costituisce di per sé reato presupposto per l'autoriciclaggio se non quando abbia finalità elusive rispetto alle misure di prevenzione; nel caso concreto i giudici di merito non hanno spiegato né il dolo elusivo né il nesso patrimoniale con il clan. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato il procedimento per nuovo esame sul punto.
Norme richiamate
art. 648-ter.1 cod. pen.
Il delitto di autoriciclaggio richiede che i beni o le utilità impiegati provengano autonomamente da un reato presupposto e che l'impiego abbia l'effetto concreto di ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita; non puo' essere desunto automaticamente dall'intestazione fittizia senza prova della provenienza illecita
art. 512-bis cod. pen.
L'intestazione fraudolenta di valori non costituisce di regola reato presupposto per l'autoriciclaggio; i rapporti tra i due reati sono regolati dal criterio di consunzione e dalla clausola di sussidiarieta', salva l'ipotesi in cui l'intestazione abbia specifica finalita' elusiva rispetto alle misure di prevenzione
art. 648-ter cod. pen. (riciclaggio) e art. 648 cod. pen.
Richiamata la distinzione tra riciclaggio e autoriciclaggio e la necessita' di dimostrare la provenienza illecita dei beni per integrare le fattispecie di reato
art. 416-bis.1 cod. pen.
Richiama l'aggravante legata all'agevolazione di un'associazione di tipo mafioso; la sentenza sottolinea che l'aggravante richiede prove specifiche del collegamento tra le condotte economiche e la disponibilita' di proventi dell'associazione
art. 23 d.I. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma processuale richiamata per la disciplina della trattazione scritta del procedimento; rilevanza procedurale nella gestione del ricorso
Massime di principio
- Per misure cautelari in materia di riciclaggio/autoriciclaggio e intestazione fittizia occorre prova di gravita' indiziaria specifica: conversazioni ambigue, viaggi o geolocalizzazioni da sole non bastano.
- L'autoriciclaggio richiede che le somme impiegate siano effettivamente provento di un reato presupposto; non e' sufficiente dimostrare una mera intestazione fittizia senza tracciare la provenienza illecita dei beni.
- L'accertamento dell'interposizione fittizia deve dimostrare il dolo elusivo (es. voler sottrarre beni a misure di prevenzione); l'assenza di spiegazioni sul fine elusivo indebolisce l'accusa.
- I riferimenti economici che ricadono sul nucleo familiare (es. figli) non possono automaticamente essere estesi al familiare privo di riscontri patrimoniali o dichiarazioni dirette: serve prova dell'effettivo trasferimento o disposizione del denaro.
- Per consolidare un quadro indiziario occorrono accertamenti patrimoniali e tracciamenti delle somme (movimenti bancari, versamenti, prove di effettiva consegna), oltre agli elementi intercettativi.
- La qualita' di incensurato o la mancanza di precedenti non esclude di per sé responsabilita', ma e' un elemento da considerare nella valutazione complessiva del quadro indiziario in sede cautelare.
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