Sentenza n. 441/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento at -OMISSIS- emesso dalla Questura di -OMISSIS- con il quale il Questore della Provincia di -OMISSIS- rigettava l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale presentata dal cittadino straniero -OMISSIS- a causa della mancata istaurazione del rapporto di lavoro con l’impresa beneficiaria della quota di ingresso, rapporto di lavoro che veniva invece istaurato con altro datore di lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale fondato sulla mancata instaurazione del rapporto con il datore indicato nel nulla osta
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato regolarmente in Italia con visto per lavoro subordinato stagionale rilasciato sulla base di un nulla osta, non aveva potuto stipulare il contratto di soggiorno con il datore di lavoro originariamente indicato per circostanze non imputabili alla propria volontà, riconducibili a una vicenda oggetto di denuncia-querela. Successivamente aveva instaurato un rapporto di lavoro subordinato con altro datore e aveva presentato domanda di permesso di soggiorno. La Questura aveva rigettato l’istanza ritenendo automaticamente ostativa la mancata instaurazione del rapporto di lavoro originario. Il ricorrente ha dedotto, con unico motivo, la violazione degli artt. 5 e 22 del d.lgs. n. 286/1998 e l’eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare concretamente la non imputabilità della mancata stipula e la possibilità di rilasciare un titolo per attesa occupazione, tenendo conto del nuovo rapporto lavorativo instaurato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego ai fini del riesame. Ha ritenuto illegittimo l’automatismo applicato dalla Questura, secondo cui la mancata instaurazione del rapporto con il datore indicato nel nulla osta impedirebbe di per sé il rilascio di qualsiasi valido titolo di soggiorno. L’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 impone invece una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità e considerando la condotta complessiva e le circostanze sopravvenute. Nel caso concreto, il regolare ingresso, la non imputabilità della mancata stipula del contratto originario, la denuncia-querela presentata contro il datore di lavoro e l’instaurazione di un nuovo rapporto subordinato costituivano elementi che la Questura avrebbe dovuto esaminare. L’omessa valutazione concreta ha determinato violazione di legge, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. L’annullamento è disposto ai fini del riesame della posizione secondo i principi indicati in sentenza. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
impone all’Amministrazione una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero, da svolgersi nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, tenendo conto della sua condotta complessiva e delle circostanze maturate nel corso del soggiorno
La disposizione esclude automatismi fondati sul venir meno del rapporto lavorativo originario e impone di valutare la situazione concreta, la non imputabilità dell’evento, la condotta dello straniero e il suo eventuale inserimento lavorativo successivo.
art. 22 d.lgs. 286/1998
È richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina del lavoro subordinato e del titolo di soggiorno, ma la decisione fonda specificamente l’annullamento sulla violazione dell’art. 5, comma 5.
art. 24 d.lgs. 286/1998
Richiamato quale base normativa del nulla osta al lavoro subordinato stagionale in forza del quale il cittadino straniero era entrato regolarmente in Italia.
Massime di principio
- La mancata instaurazione del rapporto di lavoro con il datore indicato nel nulla osta non costituisce automaticamente causa ostativa al rilascio del permesso di soggiorno quando il lavoratore dimostri che l’omissione non è imputabile alla propria volontà e abbia successivamente intrapreso un concreto percorso lavorativo regolare.
- Ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, l’Amministrazione deve valutare in concreto e individualmente la posizione dello straniero, considerando la condotta complessiva, le circostanze del mancato perfezionamento del rapporto originario e l’eventuale nuovo rapporto di lavoro instaurato.
- Il diniego del titolo di soggiorno è illegittimo quando si fonda su un automatismo formale e omette di ponderare, secondo ragionevolezza e proporzionalità, la non imputabilità della mancata stipula del contratto originario e l’effettivo inserimento lavorativo successivo.
- L’omessa valutazione degli elementi concreti rilevanti per la posizione dello straniero integra violazione di legge, difetto di istruttoria e difetto di motivazione e comporta l’annullamento del provvedimento ai fini del riesame.
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