Cassazione Penale, Sentenza n. 45701/2023 del 13/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal GIP nei confronti di Minniti per il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) e per il reato fine di detenzione/occultamento di armi comuni e da guerra. La difesa censurava violazione di legge e vizio di motivazione per insufficienza dei gravi indizi in ordine all'intraneità dell'indagato alla cosca, alla effettiva detenzione delle armi nell'interesse del gruppo e alla rilevanza dell'aggravante mafiosa; sosteneva che i dialoghi intercettati potevano indicare al più una partecipazione occasionale e sollecitava una diversa valutazione degli elementi probatori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi aspecifici e manifestamente infondati. Ha condiviso la valutazione del Tribunale del riesame che, sulla base di intercettazioni telefoniche e ambientali (compresi ammetti/confessioni dell'indagato), informative di polizia giudiziaria e delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, aveva ricostruito un quadro indiziario grave sulla detenzione e custodia, nell'interesse della cosca Piromalli, di un arsenale (due bidoni con armi, fra cui una Beretta Mod.98 e AK47). Ha inoltre ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante mafiosa nella forma dell'agevolazione, atteso che la detenzione delle armi era funzionale agli interessi del sodalizio e non a meri scopi personali. Conseguenze: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; trasmissione del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma che incrimina l'associazione di tipo mafioso; nel caso è stata interpretata come ricorrente l'intraneità dell'indagato alla consorteria (ruolo di custode di armi) sulla base delle intercettazioni e delle dichiarazioni raccolte
art. 416-bis.1 cod. pen. (aggravante)
Aggravante per i delitti commessi con finalità di agevolazione del gruppo mafioso; la Corte ha ritenuto che la detenzione e custodia dell'arsenale fosse finalizzata prioritariamente agli interessi della cosca e dunque integrasse l'aggravante
artt. 81, 110, 112 cod. pen. (richiamati nel provvedimento)
Norme richiamate in relazione alla partecipazione e concorso nei reati e alla determinazione delle imputazioni collegate; nel provvedimento sono state utilizzate per inquadrare la posizione processuale dell'indagato in relazione ai reati contestati
Legge 2 ottobre 1967, n. 895 (capo 45) - richiamata
I. 2 ottobre 1967, n. 895 (capo 45)
Normativa citata in relazione al quadro normativo che regola specifiche fattispecie collegate (richiamo testuale nell'atto). Nel contesto valutativo è stata considerata insieme agli altri riferimenti normativi relativi ai reati connessi alla detenzione di armi
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale che impone la comunicazione al Direttore dell'istituto penitenziario dell'esito del provvedimento cautelare; il provvedimento di Cassazione dispone l'adempimento previsto dal comma 1-ter e 1-bis
Massime di principio
- Le dichiarazioni autoaccusatorie e le affermazioni intercettate che indicano un ruolo organico (es. "siamo tutti una cosa", riferimenti a bidoni di armi custoditi) costituiscono indizi gravi e possono legittimare la custodia cautelare se valutate come coerenti e raccordate ad altri elementi investigativi
- La valutazione di attendibilità delle intercettazioni e delle dichiarazioni è materia di merito riservata ai giudici del riesame; la Cassazione evita una rilettura in fatto se la motivazione di merito è logica e congrua
- L'aggravante mafiosa si configura quando la condotta (p.es. custodia di armi) è prioritariamente funzionale agli interessi del gruppo criminoso e non a meri interessi personali: questo criterio guida la qualificazione dell'elemento soggettivo dell'agevolazione
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, anche se non autonome, acquistano rilievo indiziario se trovano riscontro in altri elementi (intercettazioni, sequestri, circostanze investigative)
- Per la conferma di misure cautelari può rilevare il rischio di inquinamento probatorio e la necessità di proseguire indagini (ad es. per il rinvenimento di armi occultate), giustificando la permanenza della custodia in carcere rispetto a misure meno afflittive
- I motivi di cassazione che mirano a una diversa valutazione del materiale probatorio ("rilettura dei fatti") sono spesso inammissibili o infondati quando la motivazione di merito è esaustiva e coerente con le massime di esperienza
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