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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37188/2025 del 14/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Civitavecchia del 29/04/2025 che aveva dichiarato inammissibili le istanze presentate dai difensori di Tcaci. In primo luogo l'avv. Massimo Grondona aveva depositato istanza di remissione in termini ex art. 175 c.p.p. (per proporre appello contro la condanna irrevocabile del 22/01/2015) lamentando, tra l'altro, la mancata instaurazione del contraddittorio e vizi di notifica; successivamente l'avv. Katia Valentini aveva chiesto che tale istanza fosse trasmessa alla Corte d'appello, ritenuta competente. Il Tribunale aveva interpretato le istanze come richieste idonee a ottenere la declaratoria di illegittimità del titolo di condanna e aveva ritenuto di essere funzionalmente incompetente, dichiarandole inammissibili e richiamando la necessità della rescissione del giudicato per i vizi di contumacia. In cassazione si deduceva che il Tribunale aveva errato nel non trasmettere l'istanza alla Corte d'appello e nell'aver qualificato male le domande.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Pur censurando alcune argomentazioni del Tribunale come errate, la Corte ha ritenuto che l'esito sostanziale del provvedimento fosse corretto perché la richiesta di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. doveva essere rivolta al giudice che decide sull'impugnazione (la Corte d'appello) e non al Tribunale; presentata al giudice incompetente la richiesta doveva essere dichiarata inammissibile e non trasferita mediante l'art. 568, comma 5, c.p.p., norma applicabile solo alle impugnazioni qualificate come tali. Di conseguenza la Corte non poteva né inviare gli atti alla Corte d'appello né rimediare alla presentazione al giudice sbagliato. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 175 cod. proc. pen.

    comma 4 (richiesta di restituzione nel termine decide il giudice che decide sull'impugnazione); menzione del nuovo testo art. 175, comma 2.1 introdotto dall'art. 11, comma 1, lett. b), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (non applicabile nel caso)

    La Corte interpreta l'art. 175, comma 4, nel senso che la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione deve essere presentata al giudice che è chiamato a decidere sull'impugnazione (la Corte d'appello). Se la richiesta è presentata al giudice sbagliato questi deve dichiararla inammissibile.

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    richiamato nella decisione come principio di conservazione degli atti

    La Corte chiarisce che il principio di conservazione degli atti di cui all'art. 568, comma 5, c.p.p. è applicabile solo alle impugnazioni qualificate come tali dal codice e non alla richiesta di restituzione nel termine; dunque non può essere usato per sanare la presentazione al giudice incompetente della richiesta di remissione in termini.

  • art. 670, comma 3, cod. proc. pen.

    norma sugli incidenti di esecuzione

    Richiamata dal Tribunale e dal ricorrente nella discussione preliminare, ma la Corte osserva che la deduzione non era pertinente: le istanze non costituivano un incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670, comma 3.

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    ricorso di rescissione del giudicato

    Il Tribunale aveva indicato la rescissione del giudicato ex art. 629-bis come rimedio per nullità assolute derivanti da omissione di citazione; la Corte segnala però che, anche se tale rimedio può essere pertinente per accertare l'incolpevole mancata conoscenza del processo, nella vicenda l'istanza di remissione era di altra natura e la decisione del Tribunale doveva essere motivata sull'incompetenza funzionale per altro motivo.

  • art. 159 e art. 161 cod. proc. pen.

    art. 159 (ricerche per notificazioni), art. 161 (notifica al difensore per l'estratto di sentenza)

    Richiamate nelle deduzioni del ricorrente riguardo a possibili vizi di notifica e mancanza delle ricerche previste; la Corte prende atto delle contestazioni ma decide l'inammissibilità del ricorso per ragioni processuali legate alla competenza del giudice nella decisione sulla restituzione nel termine.

Massime di principio

  • La richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione (remissione in termini ex art. 175 c.p.p.) deve essere rivolta al giudice che sarà chiamato a decidere sull'impugnazione (di solito la Corte d'appello); se presentata al giudice sbagliato tale richiesta è inammissibile.
  • Il principio di conservazione degli atti (art. 568, comma 5, c.p.p.) non può essere usato per trasferire o riqualificare una richiesta di remissione in termini presentata al giudice incompetente; si applica solo alle impugnazioni qualificate come tali dal codice.
  • Per vizi gravi relativi alla contumacia o all'omessa instaurazione del contraddittorio, il rimedio ordinario può essere la rescissione del giudicato ex art. 629-bis, ma la scelta del rimedio deve rispettare la natura della domanda e la competenza del giudice.
  • Il giudice adito deve verificare la propria competenza e, se la ritiene assente rispetto alla specifica richiesta di rimessione, dichiararne l'inammissibilità invece di trasferire o riqualificare l'istanza.
  • In situazioni analoghe è fondamentale presentare tempestivamente la richiesta di restituzione nel termine al corretto giudice e documentare l'incolpevole mancata conoscenza del processo (se si invoca tale motivo) e le modalità di notifica per preservare il diritto di difesa.

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