Ordinanza n. 606/2026 - Latina, Sezione 2
per l'annullamento - della nota prot. 0083946 datata 04/11/2025 del Comune di Terracina, Settore Demanio Marittimo, con la quale è stato intimato alla ricorrente il completamento dello smontaggio delle "strutture stagionali" indicate nella concessione TE-021; - di ogni altro atto, antecedente o consequenziale, conosciuto e non, comunque connesso; -nonché, per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento (art. 2, l. 241/1990) maturato sull'istanza della ricorrente datata 11/11/2025 (acquisita al prot. comunale n. 0085731 del 12/11/2025), con la quale è stata chiesta la rettifica del titolo concessorio relativo alla concessione demaniale marittima sigla TE-021, e la sospensione della sopraindicata nota prot. 0083946/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha deciso nel merito né la domanda di annullamento della nota comunale né quella relativa al silenzio-inadempimento. Ha ritenuto opportuno disporre la trattazione congiunta del ricorso con il procedimento iscritto al n. 218/2026, per acquisire un quadro conoscitivo il più possibile completo e definito della vicenda controversa. Ha quindi riunito le cause e fissato per entrambe l’udienza pubblica del 25 novembre 2026.
Atto impugnato: nota comunale recante intimazione a completare lo smontaggio di strutture stagionali relative a una concessione demaniale marittima, nonché silenzio sull’istanza di rettifica del titolo concessorio e di sospensione della nota
Esito
La controversia
La società concessionaria ha impugnato la nota con cui il Comune di Terracina le ha intimato il completamento dello smontaggio delle strutture stagionali indicate nella concessione demaniale marittima TE-021. Ha inoltre chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sull’istanza presentata l’11 novembre 2025, avente a oggetto la rettifica del titolo concessorio e la sospensione della nota comunale. Il testo dell’ordinanza non espone gli specifici motivi di illegittimità dedotti contro la nota né le censure relative al silenzio.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
La società ha invocato tale disposizione per chiedere la declaratoria di illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza di rettifica del titolo concessorio e di sospensione della nota comunale; l’ordinanza non esprime una decisione sul merito della domanda.
Massime di principio
- Quando la definizione di una controversia amministrativa richiede un quadro conoscitivo unitario e completo, il giudice può disporre la riunione con un altro ricorso connesso e fissare un’unica udienza per la trattazione congiunta.
- La riunione di cause connesse è una misura di coordinamento processuale che, di per sé, non comporta una decisione sul merito delle domande di annullamento o di declaratoria dell’illegittimità del silenzio.
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