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Sentenza

Sentenza del 23/05/2018 n. 12675 - Corte di Cassazione

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Violazione di norme tributarie da parte del legale rappresentante di una società - Rapporto di immedesimazione organica - Interruzione - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria che aveva annullato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 1995. L'accertamento riguardava maggiori IRPEG e ILOR e le sanzioni per omessa dichiarazione dei redditi, a seguito della sottrazione e successiva vendita di grano di proprietà dell'XXXX da parte del presidente e legale rappresentante della cooperativa. Secondo l'Agenzia, gli atti erano stati compiuti dal rappresentante utilizzando strumenti e modalità riconducibili alla gestione societaria e i relativi proventi dovevano essere imputati alla società, anche ai fini fiscali. La CTR aveva invece ritenuto che si trattasse di un fatto doloso personale del rappresentante, compiuto contro la volontà e all'insaputa della cooperativa, non imputabile all'ente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso, ritenendoli fondati. Ha affermato che la commissione di un illecito da parte del legale rappresentante non interrompe, di per sé, il rapporto di immedesimazione organica tra rappresentante ed ente. Pertanto, l'ente può rispondere anche fiscalmente degli atti compiuti dal proprio organo nell'esercizio apparente delle funzioni, anche quando siano caratterizzati da dolo, abuso di potere o violazione degli obblighi contrattuali. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Non è stata quindi definita in via definitiva la debenza delle imposte, che dovrà essere riesaminata dal giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 1 e 39

    Le disposizioni disciplinano, tra l'altro, l'accertamento delle imposte sui redditi e consentono la ricostruzione del reddito imponibile quando ricavi o operazioni siano stati occultati o non correttamente dichiarati.

  • Legge n. 537 del 1993, art. 14, comma 4

    La norma è richiamata in relazione all'assoggettabilità a tassazione dei proventi derivanti da attività illecite, secondo il principio per cui l'illiceità dell'attività non esclude, di per sé, la rilevanza fiscale dei relativi proventi.

  • Codice civile, artt. 2384, 2487 e 2516

    Le norme sono richiamate per i principi in materia di rappresentanza e imputazione all'ente degli atti compiuti dagli amministratori o dagli organi sociali nell'esercizio delle loro funzioni.

  • Codice civile, art. 2395

    La responsabilità dell'ente per l'attività dell'organo amministrativo può concorrere con la responsabilità personale dell'amministratore verso i soggetti danneggiati.

  • Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3 e 5

    Le disposizioni individuano, rispettivamente, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge e il vizio di motivazione deducibili con ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Il fatto che il legale rappresentante abbia agito con dolo, abusando dei propri poteri o perseguendo un interesse personale, non esclude automaticamente l'imputazione dell'attività alla società quando gli atti appaiano collegati alla gestione o all'oggetto dell'ente.
  • In ambito tributario, i proventi derivanti da operazioni illecite possono essere tassati; l'illiceità della condotta non elimina, da sola, il presupposto impositivo.
  • La società può essere chiamata a rispondere fiscalmente degli atti del proprio rappresentante anche se quest'ultimo può essere personalmente responsabile sul piano civile o penale. La responsabilità penale, tuttavia, resta personale.
  • Per escludere l'imputazione all'ente non è sufficiente allegare genericamente che il rappresentante abbia agito contro la volontà della società o all'insaputa degli altri organi: occorre dimostrare che l'atto sia del tutto estraneo, non riconducibile neppure appar entemente alle funzioni sociali e privo di collegamento con l'attività dell'ente.
  • Nel giudizio di rinvio dovranno essere rivalutati gli elementi concreti dell'accertamento, inclusi la provenienza dei beni, le modalità delle vendite, la documentazione contabile e l'effettiva imputabilità dei ricavi alla società.

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