Sentenza n. 3858/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio - inadempimento serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad relativamente alla richiesta di convocazione del ricorrente e di lavorazione della domanda di visto di ingresso per studio nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla richiesta di convocazione del ricorrente e di lavorazione della domanda di visto per studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di convocazione e di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., azione avverso il silenzio formatosi sulla richiesta di convocazione presso l’Ambasciata d’Italia ad Islamabad e di lavorazione della domanda di visto di ingresso per motivi di studio, chiedendo la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio e l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere. Nel corso del giudizio, l’Ambasciata ha fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 10 novembre 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto integrassero il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerando il periodo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell’Amministrazione, anche in ragione dell’elevato numero di istanze ricevute. L’Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato eventualmente versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio dell’Amministrazione; il giudizio è divenuto privo di oggetto dopo l’attivazione del procedimento consolare mediante fissazione dell’appuntamento.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003 in relazione alla tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio ai sensi dell’art. 117 c.p.a., la fissazione dell’appuntamento necessario per presentare una domanda di visto integra l’attivazione del procedimento e, ove soddisfi integralmente la pretesa azionata, comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere richiede che, nel corso del giudizio, l’Amministrazione abbia posto in essere un’attività idonea a soddisfare integralmente la specifica pretesa dedotta, senza che sia necessario che il procedimento amministrativo si sia già concluso con il rilascio del visto.
- Anche quando dichiara la cessazione della materia del contendere, il giudice può compensare le spese valutando la durata del ritardo anteriore al ricorso e il comportamento collaborativo dell’Amministrazione; resta distinta la restituzione del contributo unificato, che può essere posta a carico dell’Amministrazione resistente.
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