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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28431/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasceva dalla domanda risarcitoria proposta da un'associazione sportiva dilettantistica nei confronti di un commercialista, assumendo che questi avesse negligentemente adempiuto l'incarico professionale relativo alla tenuta della contabilità dell'associazione, con conseguente irrogazione di sanzioni fiscali e danni patrimoniali. I giudici di merito hanno però ritenuto, sulla base delle risultanze istruttorie, che al professionista non fosse stato affidato l'incarico di tenuta della contabilità dell'associazione attrice, ma soltanto la presentazione delle dichiarazioni dei redditi di un'altra associazione collegata e, per l'associazione attrice, la sola apertura della partita IVA, senza ulteriore incarico professionale. Il ricorrente ha proposto due motivi di cassazione: con il primo ha denunciato violazione o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe erroneamente valutato una consulenza tecnica di parte dalla quale emergeva la responsabilità del professionista; con il secondo ha dedotto omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo, sostenendo che dagli atti risultava l'effettiva assunzione dell'incarico di contabilità. In sostanza, entrambi i motivi miravano a ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio e una rivalutazione nel merito dei fatti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato, quanto al primo motivo, che la censura ex art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se si deduce la violazione del principio del libero apprezzamento della prova o l'attribuzione alla prova di un valore legale diverso da quello previsto, mentre nel caso concreto il ricorrente si era limitato a contestare la valutazione di merito delle prove e a proporre una diversa lettura dei fatti. Ha inoltre rilevato che la consulenza di parte invocata costituiva mera allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto che la doglianza si risolvesse in una critica di merito mascherata da vizio motivazionale, non consentita nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; ha anche richiamato la preclusione derivante dall'art. 348-ter c.p.c., poiché la sentenza d'appello aveva confermato la decisione di primo grado sulla base delle medesime ragioni di fatto. Il ricorso è stato quindi respinto in rito con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    La censura per violazione di questa norma è ammissibile solo se si deduce che il giudice abbia attribuito alla prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o abbia disatteso il regime del prudente apprezzamento; non è invece deducibile per contestare il mero cattivo esercizio del potere di valutazione delle prove.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale è deducibile soltanto nei ristretti limiti oggi consentiti, e non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado sulle medesime questioni di fatto, opera la preclusione alla deduzione del vizio motivazionale nei termini richiamati dalla Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    Sono stati dichiarati i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente, se dovuto.

Massime di principio

  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è denunciabile in cassazione solo quando si contesti l'inosservanza del criterio legale di valutazione della prova; non basta lamentare che il giudice abbia male apprezzato il materiale istruttorio.
  • La consulenza tecnica di parte non ha autonoma efficacia probatoria, ma integra una mera allegazione difensiva.
  • Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere trasformato in un mezzo per sollecitare una nuova valutazione di fatti e prove.
  • Quando il giudice d'appello conferma la decisione di primo grado sulle stesse basi fattuali, la censura motivazionale incontra la preclusione prevista dall'art. 348-ter c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveResponsabilità professionaleMandato
RamiProcesso civileResponsabilità civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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