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Sentenza

Sentenza del 28/12/2017 n. 31043 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della C.T.R. del Veneto che aveva annullato gli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soci per IRPEF 2004 e 2005. Gli avvisi si fondavano sulla presunzione, collegata alla ristretta base societaria, della distribuzione ai soci di utili extracontabili conseguiti dalla società. Secondo l'Agenzia, la cancellazione e l'estinzione della società, nonché l'invalidità degli atti impositivi notificati alla stessa dopo la cancellazione, non impedivano al giudice di verificare autonomamente, nel giudizio promosso dai soci, l'esistenza dei ricavi non contabilizzati posti a fondamento della maggiore pretesa fiscale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo errata la decisione della C.T.R. La nullità o l'invalidità degli atti notificati alla società estinta non preclude, di per sé, l'accertamento nei confronti dei soci, purché l'Amministrazione dimostri l'effettiva esistenza dei ricavi non contabilizzati e quindi dell'utile extracontabile. L'annullamento dell'accertamento societario produce effetti riflessi favorevoli ai soci solo quando derivi da una decisione di merito che abbia escluso l'esistenza dell'utile extracontabile, non quando sia fondato esclusivamente su ragioni formali o sull'estinzione della società. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla C.T.R. del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 1 TUIR

    Richiamato dall'Agenzia delle entrate in relazione alla determinazione del reddito imponibile.

  • Art. 44, comma 1, lettera e), TUIR

    Richiamato in materia di redditi di capitale e di utili distribuiti ai soci.

  • Art. 38 D.P.R. n. 600/1973

    Richiamato con riferimento all'accertamento del reddito delle persone fisiche.

Massime di principio

  • Nelle società a ristretta base sociale, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili richiede comunque la dimostrazione dell'esistenza di ricavi non contabilizzati e di un valido presupposto reddituale riferibile alla società.
  • L'estinzione o la cancellazione della società non impedisce automaticamente l'accertamento nei confronti dei soci: il giudice può verificare incidentalmente la fondatezza sostanziale dei ricavi extracontabili.
  • Una decisione favorevole alla società si riflette sui soci quando accerta nel merito l'inesistenza dell'utile extracontabile; non necessariamente quando annulla l'atto per motivi meramente formali o procedurali.
  • Il socio può contestare la presunzione dimostrando, ad esempio, l'inesistenza degli utili, la mancata distribuzione, l'impossibilità di apprenderli o altri elementi idonei a superare la presunzione.
  • L'annullamento di una sentenza da parte della Cassazione con rinvio non determina automaticamente la debenza dell'imposta: il giudice di rinvio deve riesaminare nel merito l'esistenza dei ricavi non contabilizzati e gli ulteriori presupposti dell'accertamento.

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