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Sentenza

Sentenza del 12/02/2018 n. 817 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione - Iscrizione Ipotecaria - Produzione documentale - Presunzioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la possibilità per l’agente della riscossione di produrre in appello documenti preesistenti, relativi ai presupposti dell’iscrizione ipotecaria, nonostante fosse rimasto contumace in primo grado e non avesse ottemperato all’ordine del primo giudice di depositare tali documenti. La questione era quindi se tale produzione fosse tardiva o inammissibile oppure se costituisse una mera attività difensiva consentita anche in sede di gravame.

La decisione

La sentenza ha ritenuto ammissibile la produzione documentale in appello. I documenti già esistenti prima dell’inizio del giudizio possono essere liberamente prodotti anche in sede di gravame, poiché la produzione documentale integra una mera difesa e non è preclusa dalla contumacia in primo grado né dal mancato adempimento a un precedente ordine giudiziale di esibizione o deposito. La decisione è quindi favorevole all’agente della riscossione sotto il profilo processuale.

Norme richiamate

  • Norme processuali in materia di produzione documentale in appello

    La produzione di documenti preesistenti costituisce una mera difesa e può essere effettuata anche in appello, anche dalla parte contumace in primo grado, purché non operino specifiche preclusioni previste dalla legge.

  • Cassazione civile n. 10567/2012

    Richiamata a sostegno del principio secondo cui i documenti preesistenti possono essere prodotti in grado di appello come strumenti di difesa.

  • Cassazione civile n. 23616/2011

    Richiamata per confermare l’ammissibilità della produzione documentale in appello anche quando la parte non abbia partecipato attivamente al primo grado.

  • Cassazione civile n. 9511/2008

    Richiamata per il principio secondo cui la produzione di documenti preesistenti non equivale alla proposizione di una domanda nuova, ma costituisce attività difensiva.

Massime di principio

  • La contumacia in primo grado non impedisce, di per sé, alla parte di produrre in appello documenti già esistenti prima del processo.
  • La produzione documentale può essere considerata una mera difesa e non una domanda o eccezione nuova, purché sia finalizzata a sostenere pretese già dedotte nel giudizio.
  • Il mancato rispetto di un ordine giudiziale di deposito in primo grado non comporta automaticamente l’inammissibilità della produzione in appello, se la legge non prevede una specifica decadenza.
  • Nelle controversie sull’iscrizione ipotecaria, l’agente della riscossione può produrre in appello la documentazione relativa ai crediti e agli atti presupposti, salvo il rispetto delle altre regole sulle preclusioni e sull’oggetto del giudizio.
  • Il principio riguarda soprattutto l’ammissibilità processuale dei documenti e non implica automaticamente che il loro contenuto sia veritiero o sufficiente a dimostrare la legittimità dell’iscrizione ipotecaria.

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