Sentenza del 12/02/2018 n. 817 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Iscrizione Ipotecaria - Produzione documentale - Presunzioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la possibilità per l’agente della riscossione di produrre in appello documenti preesistenti, relativi ai presupposti dell’iscrizione ipotecaria, nonostante fosse rimasto contumace in primo grado e non avesse ottemperato all’ordine del primo giudice di depositare tali documenti. La questione era quindi se tale produzione fosse tardiva o inammissibile oppure se costituisse una mera attività difensiva consentita anche in sede di gravame.
La decisione
La sentenza ha ritenuto ammissibile la produzione documentale in appello. I documenti già esistenti prima dell’inizio del giudizio possono essere liberamente prodotti anche in sede di gravame, poiché la produzione documentale integra una mera difesa e non è preclusa dalla contumacia in primo grado né dal mancato adempimento a un precedente ordine giudiziale di esibizione o deposito. La decisione è quindi favorevole all’agente della riscossione sotto il profilo processuale.
Norme richiamate
Norme processuali in materia di produzione documentale in appello
La produzione di documenti preesistenti costituisce una mera difesa e può essere effettuata anche in appello, anche dalla parte contumace in primo grado, purché non operino specifiche preclusioni previste dalla legge.
Cassazione civile n. 10567/2012
Richiamata a sostegno del principio secondo cui i documenti preesistenti possono essere prodotti in grado di appello come strumenti di difesa.
Cassazione civile n. 23616/2011
Richiamata per confermare l’ammissibilità della produzione documentale in appello anche quando la parte non abbia partecipato attivamente al primo grado.
Cassazione civile n. 9511/2008
Richiamata per il principio secondo cui la produzione di documenti preesistenti non equivale alla proposizione di una domanda nuova, ma costituisce attività difensiva.
Massime di principio
- La contumacia in primo grado non impedisce, di per sé, alla parte di produrre in appello documenti già esistenti prima del processo.
- La produzione documentale può essere considerata una mera difesa e non una domanda o eccezione nuova, purché sia finalizzata a sostenere pretese già dedotte nel giudizio.
- Il mancato rispetto di un ordine giudiziale di deposito in primo grado non comporta automaticamente l’inammissibilità della produzione in appello, se la legge non prevede una specifica decadenza.
- Nelle controversie sull’iscrizione ipotecaria, l’agente della riscossione può produrre in appello la documentazione relativa ai crediti e agli atti presupposti, salvo il rispetto delle altre regole sulle preclusioni e sull’oggetto del giudizio.
- Il principio riguarda soprattutto l’ammissibilità processuale dei documenti e non implica automaticamente che il loro contenuto sia veritiero o sufficiente a dimostrare la legittimità dell’iscrizione ipotecaria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 12 feb 2018Sentenza del 12/02/2018 n. 1 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 12 feb 2018Sentenza del 12/02/2018 n. 2 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 12 feb 2018Sentenza del 12/02/2018 n. 20 - Comm. Trib. Prov. Lodi
- Sentenza · 12 feb 2018Sentenza del 12/02/2018 n. 59 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 12 feb 2018Sentenza del 12/02/2018 n. 60 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 12 feb 2018Sentenza del 12/02/2018 n. 61 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →