Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 17/02/2020 n. 227 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Accordo di mediazione perfezionato - Inapplicabilità dello ius superveniens a fattispecie sub iudice.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente impugnava la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere per intervenuta mediazione relativa a due avvisi di accertamento (IRPEF/addizionali, IRAP e IVA per 2014-2015). Dopo l'accordo di mediazione e il versamento della prima rata (25.9.2018) era entrato in vigore il d.l. n. 119/2018, più favorevole; la ricorrente chiedeva l'applicazione retrospettiva del regime più favorevole (ius superveniens) e il ricalcolo degli importi, nonché, in subordine, la sospensione del giudizio. L'Agenzia sosteneva che l'accordo di mediazione aveva definitivamente consolidato la posizione tributaria e che la controversia era già cessata alla data del versamento della prima rata, anteriormente all'entrata in vigore del d.l. n. 119/2018; inoltre la nuova domanda era inammissibile perché incidente su atto non impugnabile e senza previo provvedimento amministrativo di diniego.

La decisione

La CTR ha respinto l'appello. Ha ritenuto che l'accordo di mediazione, perfezionatosi al più tardi con il versamento della prima rata il 25.9.2018, abbia definitivamente consolidato l'accertamento e comportato la rinuncia a ogni contenzioso. Il d.l. n. 119/2018 è entrato in vigore il 24.10.2018, dunque dopo la definitiva perdita dell'oggetto del giudizio; non è ammissibile applicare la ius superveniens a fattispecie ormai esaurita né revocare il consenso della parte alla rideterminazione degli addebiti. Inoltre la richiesta di ricalcolo imponeva un provvedimento amministrativo preliminare (eventuale diniego entro termine già previsto), essendo la questione di competenza dell'amministrazione; la domanda nuova proposta con memoria era perciò inammissibile. Appello respinto; condanna della ricorrente al pagamento delle spese (euro 5.000,00).

Norme richiamate

  • d.l. n. 119/2018

    entrata in vigore 24.10.2018

    La norma più favorevole non può essere applicata retroattivamente a controversie il cui oggetto sia definitivamente cessato prima della sua entrata in vigore; l'applicazione della ius superveniens non è possibile quando la posizione del contribuente è stata già definitivamente consolidata da un accordo di mediazione

  • accordo di mediazione (principio interpretativo)

    L'accordo di mediazione, perfezionato e rispettato (anche con il versamento della prima rata), consolida definitivamente l'accertamento e comporta la rinuncia del privato a ogni contenzioso anche pendente; ciò impedisce di riaprire la controversia con riferimento a norme intervenute successivamente

Massime di principio

  • Un accordo di mediazione perfezionato e eseguito (anche mediante pagamento della prima rata) consolida la posizione fiscale e impedisce di riaprire la stessa controversia per effetto di norme sopravvenute più favorevoli.
  • La ius superveniens (norma sopravvenuta favorevole) non può essere applicata a fattispecie già definitivamente esaurite: se l'oggetto del giudizio è venuto meno prima dell'entrata in vigore della norma, il giudice non può rivedere l'accordo di mediazione.
  • Se si intende beneficiare di una futura norma più favorevole, occorre evitare di perfezionare/adempiere un accordo che comporti rinuncia definitiva al contenzioso; in alternativa va esperita la via amministrativa (istanza all'amministrazione e, in caso di diniego, impugnazione dell'atto di diniego).
  • Le nuove domande che incidono su atti già consolidati sono inammissibili davanti al giudice se non è stato prima adottato un provvedimento amministrativo che renda contestabile la nuova posizione.
  • Chi conclude e adempie un accordo di mediazione corre il rischio di soccombenza e condanna alle spese se successivamente tenta di riaprire la controversia invocando norme sopravvenute.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.