Ordinanza n. 3209/2026 - Roma, Sezione 1B
per l’annullamento , previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento n. -OMISSIS- di prot. del 01/12/2025, notificato in pari data, con cui la Commissione per gli accertamenti psico-fisici del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri ha giudicato il ricorrente “INIDONEO” agli accertamenti psico-fisici nell’ambito del concorso per l’ammissione di 4918 allievi carabinieri effettivi (doc. 1) - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi incluse le norme tecniche approvate con determinazione del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri n. 167/2-5-2024 di prot. datata 8/6/2025, se ed in quanto lesive (doc. 2).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di inidoneità agli accertamenti psico-fisici ed esclusione dal concorso per 4.918 allievi carabinieri effettivi
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Commissione per gli accertamenti psico-fisici lo ha giudicato inidoneo e, conseguentemente, lo ha escluso dal concorso per l'ammissione di 4.918 allievi carabinieri, al quale partecipava per l'aliquota civile. L'inidoneità è stata motivata dal riscontro di una perdita uditiva monolaterale isolata sinistra superiore a 35 decibel a 4000 Hz, identificata con il codice 15, con attribuzione del coefficiente 3 nell'apparato uditivo. Il ricorrente ha dedotto, sulla base della documentazione medica prodotta, l'insussistenza dell'affezione nei termini contestati e, comunque, l'insufficienza della condizione a determinare l'esclusione dalla procedura concorsuale. Ha chiesto l'annullamento del giudizio di inidoneità e degli atti connessi, comprese le norme tecniche applicate, previa sospensione dell'efficacia.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda cautelare né il merito, ma ha disposto un incombente istruttorio mediante verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. La verificazione è stata affidata alla Commissione sanitaria d'appello dell'Aeronautica Militare in Roma, con facoltà di avvalersi, sotto il proprio coordinamento e controllo, di altri specialisti, purché estranei a strutture legate alla Forza Armata interessata dal concorso. L'organismo dovrà accertare in contraddittorio se il ricorrente presenti la perdita uditiva indicata dagli organi concorsuali, quale coefficiente debba essergli attribuito nell'apparato uditivo e se, alla luce della normativa applicabile, egli sia idoneo alla prosecuzione della selezione. L'Amministrazione dovrà trasmettere la documentazione, incluse le norme e regole tecniche applicabili, mentre il ricorrente dovrà fornire la documentazione medica disponibile. Le parti dovranno essere preavvisate delle operazioni almeno cinque giorni prima e potranno partecipare tramite difensore e consulente tecnico, con verbalizzazione delle osservazioni. La relazione, il verbale e le prove dovranno essere comunicati e depositati entro il 20 aprile 2026. La camera di consiglio per il prosieguo è stata fissata al 20 maggio 2026; la decisione sulle spese, comprese quelle della verificazione, è stata differita alla conclusione della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 19 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la disposizione della verificazione istruttoria.
art. 66 c.p.a.
Richiamato quale disciplina della verificazione, finalizzata all'accertamento tecnico della condizione uditiva, del coefficiente sanitario e dell'idoneità concorsuale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Utilizzato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela e dell'oscuramento dei dati relativi allo stato di salute.
Massime di principio
- Quando la legittimità di un giudizio di inidoneità psico-fisica concorsuale dipende dalla verifica specialistica della sussistenza di una specifica patologia o menomazione, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. prima di decidere sulla domanda cautelare o sul merito.
- La verificazione in materia di idoneità psico-fisica concorsuale deve accertare non solo la presenza della condizione sanitaria contestata, ma anche il coefficiente previsto dal profilo sanitario applicabile e la conseguente idoneità o inidoneità del candidato alla prosecuzione della selezione.
- Per garantire l'imparzialità dell'accertamento tecnico, la verificazione può essere affidata a un organismo sanitario appartenente a una Forza Armata diversa da quella coinvolta nel concorso, escludendo specialisti appartenenti a strutture legate alla Forza Armata interessata.
- Le operazioni di verificazione devono svolgersi in contraddittorio, con preventiva comunicazione alle parti, facoltà di partecipazione dei difensori e dei consulenti tecnici e verbalizzazione degli eventuali rilievi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 492/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 493/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 494/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 495/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 496/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 497/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →