Sentenza n. 1939/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio finale di ammissione agli esami e valutazione conclusiva del primo ciclo attribuita alla studentessa come “adeguato”, in luogo del precedente giudizio “eccellente”
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I genitori hanno impugnato il giudizio finale “adeguato” (pari a 7), contestando il precedente giudizio intermedio “eccellente” (pari a 10) risultante dal verbale del 31 gennaio 2023 e il giudizio finale di ammissione agli esami verbalizzato il 10 giugno 2023. Hanno dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione illogica e contraddittoria e travisamento dei fatti: la valutazione sarebbe stata incoerente con il giudizio precedente e con l’incremento dei voti ottenuto nel secondo quadrimestre; la motivazione sarebbe stata più sintetica e avrebbe introdotto, senza adeguata giustificazione, un giudizio negativo sullo sviluppo delle competenze sociali ed emotive. Hanno inoltre richiamato le difficoltà evidenziate in una riunione del Consiglio di classe del 10 maggio 2023, sostenendo che la famiglia non ne era stata informata.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ribadito che le valutazioni scolastiche esprimono discrezionalità tecnica riservata agli organi scolastici e che il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica della regolarità del procedimento e dei criteri applicati, nonché all’accertamento di manifesta illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria o travisamento, senza sostituire la valutazione del giudice a quella degli organi tecnici. Nel caso concreto, la relazione istruttoria depositata dall’amministrazione il 20 luglio 2026, non contestata dai ricorrenti, ha descritto un episodio specifico, verificatosi nella parte finale del secondo quadrimestre e noto alla famiglia, successivo al periodo cui si riferiva il giudizio “eccellente”. In considerazione delle sue caratteristiche e del contesto, l’episodio poteva ragionevolmente essere valutato sotto il profilo comportamentale e relazionale e giustificare il ridimensionamento del giudizio finale, senza che ne risultassero manifesta irragionevolezza o contraddittorietà. Le spese sono state compensate.
Massime di principio
- Le valutazioni scolastiche rientrano nella discrezionalità tecnica degli organi competenti dell’amministrazione scolastica. Il giudice amministrativo verifica la conformità del procedimento alla disciplina e ai criteri previamente stabiliti e l’assenza di manifesta illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria o travisamento dei fatti, senza sostituirsi all’organo tecnico nella valutazione del merito.
- Un episodio verificatosi dopo il periodo cui si riferiva una precedente valutazione scolastica può essere considerato nella valutazione finale del comportamento e delle competenze relazionali quando, per le sue caratteristiche e per il contesto, sia pertinente e adeguatamente istruito; il mutamento della valutazione non è per ciò solo illogico o contraddittorio.
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