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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29989/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 336 c.p. Il ricorrente deduceva, in sostanza, l'insussistenza del reato contestato. La Suprema Corte rileva però che la censura era formulata in termini del tutto generici, priva di riferimenti specifici alla motivazione della sentenza impugnata e priva di una critica puntuale alle argomentazioni poste a base della decisione di merito.

Norme richiamate

  • art. 336 c.p.

    Norma incriminatrice alla base della condanna confermata in appello; il ricorso mirava a escluderne la sussistenza, ma la censura è stata ritenuta generica e non specificamente confrontata con la motivazione di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che contesti la sussistenza del reato con doglianze generiche, senza specifici riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata e senza una critica puntuale delle argomentazioni del giudice di merito.
  • La deduzione del vizio deve confrontarsi in modo analitico con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; la mera riproposizione di un dissenso sulla ricostruzione del fatto o sulla qualificazione giuridica, se priva di specificità, non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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