Cassazione Penale, Sentenza n. 40332/2022 del 25/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Nicolosi impugna l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (associazione "Puntina-Pillera", periodo indicato luglio 2006 - luglio 2019, aggravanti e recidiva infraquinquennale). Deduce: (1) vizio di motivazione e insufficienza dei gravi indizi contestati (ritiene generiche le dichiarazioni dei collaboratori e le intercettazioni, censura la valorizzazione della mera frequentazione con esponenti del clan e la mancata prova di un rituale di affiliazione); (2) inosservanza di norme processuali (art. 274, 275 e 292 c.p.p.), sostenendo l'assenza di attualità delle esigenze cautelari per il decorso del tempo dagli elementi investigativi originari e per la detenzione dell'indagato nel periodo 2015-2018.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che le censure siano in realtà un sindacato sul merito delle valutazioni di fatto del Tribunale e non contestino efficacemente vizi di legge: il Tribunale aveva adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi, valorizzando dichiarazioni dei collaboratori e intercettazioni in modo coerente, e ricordando che la partecipazione al 416-bis può realizzarsi anche senza rituali formali. Sul secondo motivo la Corte ha aderito all'orientamento secondo cui, per le misure adottate ex art. 275, comma 3, c.p.p. (reati associativi), la presunzione di attualità delle esigenze cautelari non è superata dal mero decorso del tempo salvo prova di dissociazione: il ricorrente non ha dimostrato tale dissociazione; inoltre il Tribunale ha considerato anche la pericolosità personale (pregresse condanne, ultima del 2018). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La partecipazione all'associazione mafiosa è a forma libera: non è necessario un atto rituale di affiliazione, basta l'inserimento di fatto nel gruppo con la consapevolezza dell'impiego di metodi mafiosi.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Per i reati indicati il legislatore pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari; tale presunzione non è superata dal solo decorso del tempo tra i fatti e la misura, salvo prova concreta di dissociazione o di esaurimento dell'attività associativa.
artt. 274, 292 cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente in relazione alla motivazione delle misure e alla valutazione degli indizi; la Corte ha ritenuto che le norme procedurali siano state correttamente applicate e motivate dal Tribunale.
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria (applicata per euro 3.000,00).
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non è lo strumento per rinnovare il giudizio di merito sulle valutazioni di fatto: censure che mirano solo a rimettere in discussione la valutazione degli indizi sono tipicamente inammissibili.
- In tema di 416-bis, la partecipazione può essere accertata anche in assenza di riti formali di affiliazione; la prova può fondarsi su dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni e comportamenti di fatto.
- Per le misure cautelari adottate sulla base dell'art. 275, comma 3, c.p.p. (reati associativi/aggravati), il mero decorso del tempo non basta a superare la presunzione della sussistenza delle esigenze cautelari: occorre documentare elementi concreti di dissociazione o di cessazione dell'attività del sodalizio.
- La valutazione della pericolosità personale (pregresse condanne, natura dei reati, cronologia delle condanne) può integrare e rafforzare la sussistenza delle esigenze cautelari oltre la presunzione prevista dalla legge.
- Chi impugna una misura cautelare invitata a provare specifici e concreti elementi giuridicamente rilevanti che giustifichino la censura (es. elementi obiettivi di dissociazione, collaborazione, trasferimento di residenza o altre circostanze che dimostrino l'assenza di attualità del pericolo).
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