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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34694/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo proposta da una società fornitrice di prodotti farmaceutici avverso il rigetto dell'insinuazione del proprio credito nel fallimento di una farmacia. Il tribunale aveva escluso la prova del credito sia per le forniture anteriori a un accordo quadro contenente una ricognizione di debito, ritenendo tale ricognizione non idonea a fondare una presunzione opponibile al curatore e inutilizzabili, nel rapporto con la massa, il decreto ingiuntivo non esecutivo e le scritture contabili del fallito; sia per le forniture successive, ritenendo che la clausola contrattuale sulla consegna presso un consorzio terzo integrasse una deroga all'art. 1510, comma 2, c.c. e che non fosse provata la consegna dei farmaci. In cassazione la ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 1988 c.c., dell'art. 93 l.fall. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la ricognizione di debito con data certa anteriore al fallimento facesse presumere l'esistenza del rapporto fondamentale, con onere per il fallimento di provarne l'inesistenza o invalidità; con il secondo motivo, subordinato, censurava l'omessa valorizzazione del decreto ingiuntivo divenuto esecutivo prima del fallimento; con il terzo motivo, deduceva violazione degli artt. 1510 e 1362 c.c., oltre a vizi motivazionali e delle regole sull'onere probatorio, contestando l'interpretazione della clausola di consegna come deroga alla disciplina della vendita con spedizione; con il quarto motivo lamentava l'omesso esame di un fatto decisivo relativo alla prova testimoniale della consegna.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il quarto, e ha cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata in diversa composizione, affinché riesamini la domanda di ammissione al passivo attenendosi ai principi affermati. In particolare, ha ribadito che la ricognizione di debito avente data certa anteriore al fallimento è opponibile alla massa e fa presumere l'esistenza del rapporto fondamentale, con conseguente onere del curatore di provare l'inesistenza, invalidità o inefficacia del rapporto; ha inoltre precisato che la clausola contrattuale esaminata non valeva, per il suo tenore letterale, come deroga inequivoca all'art. 1510, comma 2, c.c., ma piuttosto come semplice individuazione di un diverso luogo di consegna ai sensi del primo comma della norma.

Norme richiamate

  • art. 1988 c.c.

    La ricognizione di debito ha effetto confermativo del rapporto fondamentale e comporta una presunzione relativa della sua esistenza, con conseguente relevatio ab onere probandi a favore del creditore; tale presunzione è opponibile anche alla massa fallimentare se la dichiarazione è contenuta in atto con data certa anteriore al fallimento.

  • art. 93 l.fall.

    Norma richiamata come base dell'insinuazione al passivo del credito vantato dalla parte ricorrente.

  • art. 2697 c.c.

    Il riparto dell'onere probatorio segue la presunzione derivante dalla ricognizione di debito, sicché spetta al curatore provare l'inesistenza o invalidità del rapporto fondamentale.

  • art. 647 c.p.c.

    Il decreto ingiuntivo privo di esecutorietà non è stato ritenuto valorizzabile dal tribunale ai fini della prova del credito.

  • art. 2710 c.c.

    Le scritture contabili dell'imprenditore fallito non sono opponibili al curatore, perché la norma opera nei rapporti tra imprenditori e non nei confronti del fallimento.

  • art. 1510 c.c.

    Nella vendita di cosa da trasportare la regola è la vendita con spedizione; per derogarvi e configurare una consegna all'arrivo occorrono elementi precisi e univoci. La clausola in esame è stata letta come mera individuazione di un diverso luogo di consegna, non come deroga al secondo comma.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione della clausola contrattuale deve muovere dal tenore letterale e dal significato complessivo dell'accordo; nel caso concreto la clausola non esprimeva in modo inequivoco una deroga alla disciplina legale della consegna.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'erronea valutazione della prova e della non contestazione; il motivo è rimasto assorbito nei profili accolti.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo in relazione alla valutazione delle prove; il profilo è rimasto assorbito o comunque ricondotto all'erronea interpretazione della clausola contrattuale.

Massime di principio

  • La ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento è opponibile alla massa dei creditori e fa presumere l'esistenza del rapporto fondamentale, salvo prova contraria dell'inesistenza, invalidità o estinzione del rapporto stesso, prova che grava sul curatore.
  • Nel giudizio di accertamento del passivo il curatore può essere terzo rispetto al fallito ai fini di talune prove, ma tale terzietà non esclude l'operatività di istituti che producono una presunzione legale o una relevatio ab onere probandi, come la ricognizione di debito ex art. 1988 c.c.
  • Le scritture contabili dell'imprenditore fallito non sono opponibili al curatore fuori dai limiti di operatività degli artt. 2709 e 2710 c.c., che riguardano i rapporti tra imprenditori e non la massa fallimentare.
  • Nella vendita di cose da trasportare, la regola è la consegna al vettore ai sensi dell'art. 1510, comma 2, c.c.; la deroga in favore della consegna all'arrivo richiede un patto espresso, preciso e univoco, non desumibile da mere modalità organizzative o da clausole equivoche.
  • L'interpretazione di una clausola contrattuale che individui un luogo di consegna diverso dalla sede del compratore non equivale automaticamente a una deroga alla disciplina legale della vendita con spedizione: occorre distinguere tra diverso luogo di consegna e trasferimento del rischio/consegna all'arrivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoCompravenditaInadempimentoMora
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoBuona fede e correttezza

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