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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07132/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha escluso ogni vizio della motivazione della sentenza impugnata sia quanto alla responsabilità per il reato contestato sia quanto alla determinazione della pena.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che aveva confermato il giudizio di responsabilità per il delitto di tentata estorsione. Con il primo motivo contestava la motivazione sulla responsabilità, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avesse erroneamente valorizzato gli elementi probatori e che difettasse la prova dell'elemento psicologico del reato. Con il secondo motivo deduceva l'eccessività della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché mirava a ottenere una diversa lettura dei fatti e delle prove, attività riservata al giudice di merito; ha ritenuto il secondo motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, poiché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito se sorretta da congrua motivazione ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    richiamato come base della contestazione di tentata estorsione; il ricorso non ha scalfito l'accertamento della responsabilità per il tentativo.

  • art. 629 c.p.

    norma incriminatrice del delitto di estorsione, nella forma tentata contestata all'imputato.

  • art. 132 c.p.

    richiamato quale criterio legale per la determinazione della pena, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.

  • art. 133 c.p.

    richiamato quale parametro per la commisurazione della pena e la valutazione degli elementi rilevanti ai fini sanzionatori.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito proporre censure che, sotto la veste del vizio di motivazione, mirino a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quella operata dal giudice di merito.
  • L'accertamento dell'elemento soggettivo del reato, se sorretto da motivazione logica e giuridicamente corretta, non può essere sindacato in cassazione attraverso una mera contrapposizione di letture fattuali diverse.
  • La determinazione della pena, inclusa la fissazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché il trattamento sanzionatorio sia motivato in relazione ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
  • In cassazione la censura sull'eccessività della pena è inammissibile quando si risolve in una sollecitazione a rivalutare la concreta dosimetria sanzionatoria senza individuare specifici vizi di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEstorsione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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