Cassazione Civile, Ordinanza n. 20237/2023 del 14/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Il proprietario ha convenuto in giudizio gli occupanti chiedendo la restituzione di un immobile asseritamente concesso in comodato. Il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo non provata l'esistenza del rapporto contrattuale; la Corte d'appello ha confermato il rigetto. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) nullità della sentenza e del procedimento per avere la Corte d'appello valutato ai fini della prova della proprietà solo la nota di trascrizione della compravendita del 29.11.1977, senza considerare altre risultanze documentali; (2) violazione di norme sulla rivendicazione e sulla trascrizione, per avere ritenuto insufficiente quella nota a dimostrare la proprietà; (3) violazione delle norme sull'usucapione e omesso esame di fatto decisivo, assumendo che l'immobile fosse stato costruito oltre venti anni prima dell'inizio della causa. La Corte di cassazione ha invece rilevato che nel giudizio di merito era stata prodotta non solo la nota di trascrizione, ma anche la copia del contratto di compravendita del 29.11.1977, cioè un titolo di proprietà che il giudice di merito avrebbe dovuto considerare.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d'appello non avesse considerato un documento decisivo regolarmente prodotto, ossia la copia del contratto di compravendita immobiliare del 29.11.1977. Ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla censura accolta e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
È richiamato per la proposta di definizione accelerata del ricorso, poi non condivisa dal Collegio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È richiamato per la fissazione dell'adunanza in camera di consiglio e per il deposito della memoria.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale del primo motivo, dedotto come nullità della sentenza e del procedimento.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale del secondo motivo, prospettato come violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
È il parametro processuale del terzo motivo, articolato tra violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo.
art. 74 disp. att. c.p.c.
È invocato nel primo motivo tra le norme asseritamente violate.
art. 115 c.p.c.
È invocato nel primo motivo; la censura concerne la valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di merito.
art. 165 c.p.c.
È invocato nel primo motivo tra le disposizioni processuali asseritamente violate.
art. 948 c.c.
"provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo"
Nella rivendicazione l'attore deve dare prova del proprio diritto dominicale con un titolo idoneo o con la prova dell'usucapione; la sola nota di trascrizione non basta se non è valutata insieme al contratto di compravendita prodotto.
art. 2644 c.c.
È richiamato dal ricorrente tra le norme sulla trascrizione.
art. 2659 c.c.
È richiamato dal ricorrente tra le norme sulla trascrizione.
art. 2826 c.c.
È richiamato dal ricorrente tra le norme sulla trascrizione.
art. 1158 c.c.
È richiamato in relazione all'usucapione; il mero decorso del tempo non è sufficiente senza prova degli altri requisiti.
art. 1159 c.c.
È richiamato in relazione all'usucapione; la Corte sottolinea che tale titolo non era stato dedotto a fondamento della pretesa.
Massime di principio
- Nell'azione di rivendicazione, l'attore deve provare il proprio diritto di proprietà con un titolo idoneo o ricostruendo la catena degli acquisti fino a un acquisto a titolo originario; la sola produzione della nota di trascrizione, se non accompagnata dall'esame del contratto o di altri titoli pertinenti, non è di per sé sufficiente.
- Il giudice di merito deve esaminare i documenti ritualmente prodotti che siano potenzialmente decisivi; l'omessa considerazione di un titolo di proprietà specificamente acquisito al processo può integrare vizio della decisione.
- In sede di legittimità, la censura che deduce omesso esame di documenti deve consentire alla Corte il controllo sulla decisività del vizio mediante adeguata riproduzione del contenuto dei documenti stessi; altrimenti il motivo è inammissibile.
- La mera allegazione del decorso del tempo non basta a dimostrare l'usucapione: occorre allegare e provare tutti i requisiti previsti dalla legge, inclusi possesso utile e continuità, e la domanda deve essere effettivamente fondata su tale titolo acquisitivo.
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