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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26887/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., rilevando la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso era proposto avverso la decisione di appello resa in relazione a una condanna per ricettazione. Il ricorrente articolava due motivi: il primo denunciava un vizio legato al procedimento cartolare, sostenendo la mancata comunicazione alle parti delle conclusioni del pubblico ministero; il secondo contestava la qualificazione giuridica dei fatti, incentrati sulla detenzione per la vendita di prodotti recanti marchi contraffatti, sostenendo in sostanza che la contraffazione fosse talmente grossolana da escludere l'offesa e, dunque, da incidere sulla configurabilità del reato. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, chiarendo che nella disciplina introdotta dalla riforma Cartabia non sussiste più un obbligo di comunicazione a cura della cancelleria delle conclusioni del pubblico ministero nel giudizio di appello e in cassazione. Quanto al secondo motivo, ha rilevato che la Corte di appello si era correttamente conformata alla giurisprudenza consolidata sulla configurabilità del delitto di commercio di prodotti con segni falsi, che tutela la fede pubblica e integra un reato di pericolo, non escluso dalla grossolanità della contraffazione; ha inoltre richiamato il principio di concorso tra ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    È la norma richiamata come reato oggetto del ricorso; la sentenza non ne discute il contenuto tipico, ma il procedimento riguarda una condanna per ricettazione.

  • art. 474 c.p.

    Il delitto di commercio di prodotti con segni falsi è qualificato come reato di pericolo, posto a tutela della fede pubblica; la grossolanità della contraffazione non esclude la tipicità e non integra reato impossibile se la condotta resta idonea a porre in circolazione i prodotti.

  • art. 598-bis c.p.p.

    Nel procedimento cartolare di appello, dopo la riforma Cartabia, non è prevista la comunicazione a cura della cancelleria delle conclusioni del pubblico ministero alle altre parti.

  • art. 611 c.p.p.

    Nel procedimento cartolare di cassazione, dopo la riforma Cartabia, non è prevista la comunicazione a cura della cancelleria delle conclusioni del pubblico ministero alle altre parti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende, previa valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel procedimento cartolare disciplinato dalla riforma Cartabia, la mancata comunicazione alle parti delle conclusioni del pubblico ministero non integra di per sé un vizio, poiché tali conclusioni devono essere rese disponibili e le eventuali comunicazioni di cancelleria hanno natura meramente cortese.
  • Il delitto di commercio di prodotti con segni falsi tutela principalmente la fede pubblica e non la sola possibilità di inganno dell'acquirente; pertanto la grossolanità della contraffazione non esclude automaticamente la configurabilità del reato.
  • Il commercio o la detenzione per la vendita di prodotti con marchi contraffatti integra un reato di pericolo, per cui non è necessario accertare la concreta realizzazione dell'inganno.
  • Ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi possono concorrere, perché le due fattispecie descrivono condotte strutturalmente e cronologicamente diverse e non sono in rapporto di specialità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove ravvisabile colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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