Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20401/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI relativo all’anno 2006, con cui il Comune contestava alla contribuente omessa denuncia e omesso versamento dell’imposta per un complesso immobiliare e per l’area di pertinenza, di cui ella era titolare del 50% dell’usufrutto, mentre la nuda proprietà era delle figlie. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello, ritenendo l’atto sufficientemente motivato, corretta l’individuazione della contribuente quale soggetto passivo per la sua quota di usufrutto, corretta la determinazione dell’area tassabile e insussistente un’esenzione o riduzione per vincolo storico-architettonico. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 7 dello Statuto del contribuente e della L. 241/1990, sostenendo che l’avviso fosse contraddittorio, non chiaro quanto al parziale pagamento già effettuato e erroneamente qualificato come omessa denuncia/omesso versamento invece che come insufficiente versamento; 2) violazione del d.lgs. 504/1992, artt. 3 e 6, per avere l’atto e la sentenza considerato la ricorrente come soggetto passivo senza chiarire che l’imposta riguardava solo il 50% dell’usufrutto, e per asserita sproporzione del quantum richiesto; 3) violazione dell’art. 5 d.lgs. 504/1992 e omesso esame di fatti decisivi, contestando la superficie tassabile, il mancato richiamo nell’avviso ai criteri di calcolo, la mancata considerazione della superficie reale risultante dal rogito e delle DIA, nonché del vincolo di edificabilità derivante dalla vicinanza alla linea ferroviaria; 4) violazione del d.lgs. 504/1992 per mancata considerazione del vincolo storico-architettonico e delle delibere comunali che, secondo la ricorrente, avrebbero escluso o ridotto l’imposta per gli edifici della fascia litoranea; 5) omesso esame del fatto decisivo costituito dall’autorizzazione/tipologia degli interventi edilizi, sostenendo che si trattasse di manutenzione straordinaria e non di recupero, in coerenza con il vincolo culturale invocato.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso complessivamente inammissibile, salvo rilevare anche l’infondatezza del quarto motivo. In particolare ha affermato che il ricorso non esponeva in modo compiuto i fatti di causa e i contenuti degli atti processuali rilevanti, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.; ha inoltre applicato la regola della "doppia conforme", precludendo il sindacato ex art. 360, n. 5 c.p.c. sui fatti già decisi in modo conforme nei due gradi di merito. I singoli motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza, genericità, impropria deduzione di vizi motivazionali o tentativo di ottenere una rivalutazione del merito. Quanto al vincolo storico-architettonico, la Corte ha aggiunto che la contribuente non aveva provato l’esistenza di una dichiarazione di interesse culturale idonea a fondare l’agevolazione, e che un vincolo urbanistico da piano regolatore non equivale al vincolo diretto richiesto dalla disciplina agevolativa. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    primo comma, num. 3; primo comma, num. 6

    Il ricorso per cassazione deve contenere una compiuta esposizione dei fatti di causa e l’indicazione/autosufficiente trascrizione degli atti e documenti rilevanti; in difetto, è inammissibile.

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, num. 3; primo comma, num. 5

    Le censure di violazione di legge e di omesso esame del fatto decisivo devono essere formulate in modo specifico e coerente; il n. 5 non consente rivalutazioni del merito, specie in presenza di doppia conforme.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, la sentenza di appello che conferma integralmente quella di primo grado non è censurabile in cassazione ex art. 360, n. 5 c.p.c.

  • art. 7 L. 212/2000

    È richiamato come parametro dell’obbligo di motivazione dell’avviso, ma la Corte rileva che la censura non è stata proposta in modo autosufficiente e che l’atto consentiva comunque di comprendere an e quantum della pretesa.

  • L. 241/1990

    Invocata dalla ricorrente in relazione al difetto di motivazione dell’atto amministrativo, ma senza esito favorevole per difetto di autosufficienza e perché la pretesa risultava comprensibile.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 3

    Individua il soggetto passivo ICI; la censura sulla qualità di usufruttuaria è stata ritenuta generica e in contrasto con l’accertamento di fatto del giudice di merito.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5

    È richiamato per il calcolo della base imponibile/valore dell’area edificabile; la Corte non entra nel merito della diversa quantificazione per difetto di autosufficienza e genericità della censura.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 6

    La dedotta violazione è stata ritenuta non scrutinabile per formulazione incompiuta e non specifica.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7

    Secondo la sentenza di merito non prevede esenzione o riduzione per il vincolo storico-architettonico invocato; la Cassazione condivide il rigetto della relativa doglianza.

  • d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, art. 49

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere un limite di edificabilità connesso alla vicinanza alla ferrovia, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile.

  • d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 13

    La dichiarazione di interesse culturale è indicata come necessaria per la tutela dei beni culturali di proprietà privata e per l’accesso alle agevolazioni fiscali collegate.

  • d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 10

    È richiamato per affermare che, per i beni di proprietà privata, la tutela del patrimonio culturale opera solo in presenza della dichiarazione di interesse culturale.

  • d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, comma 5

    L’agevolazione ICI per immobili di interesse storico-artistico è applicabile solo agli immobili sottoposti al vincolo diretto previsto dalla normativa richiamata, non a vincoli indiretti o urbanistici.

  • L. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 3

    Costituisce il riferimento del vincolo diretto che legittima l’agevolazione fiscale per immobili di interesse storico-artistico.

  • L. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 21

    Il vincolo indiretto non basta per fruire dell’agevolazione fiscale riservata agli immobili di interesse storico-artistico.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una narrazione completa e autosufficiente dei fatti di causa, delle domande proposte e degli atti rilevanti: la mancanza di tali elementi comporta inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c.
  • Quando si contesta la motivazione di un avviso di accertamento, il ricorso deve riportare o almeno riassumere il contenuto dell’atto e indicare puntualmente le parti asseritamente errate; non è consentito affidarsi a censure generiche o meramente assertive.
  • L’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento è soddisfatto se il contribuente è posto in grado di comprendere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di difendersi efficacemente su an e quantum; le contestazioni sulla correttezza del calcolo attengono al merito della pretesa, non alla motivazione dell’atto.
  • La deduzione di errori nella quantificazione della base imponibile o dell’imposta non può essere veicolata come vizio motivazionale o omesso esame, se mira in realtà a ottenere una rivalutazione del merito; in cassazione occorre una censura specifica e coerente con il paradigma invocato.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. è precluso se il ricorrente non indica specifiche ragioni di diversità tra le decisioni di primo e secondo grado.
  • Per ottenere agevolazioni fiscali legate alla tutela storico-artistica, il contribuente deve provare l’esistenza di un vincolo diretto formalmente riconosciuto; vincoli urbanistici o indiretti non sono sufficienti, trattandosi di disciplina di stretta interpretazione.
  • Quando il ricorso richiede l’esame di delibere, regolamenti o altri atti amministrativi locali, il relativo testo deve essere trascritto o riassunto e le violazioni interpretative devono essere specificamente indicate, altrimenti la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.