Cassazione Civile, Ordinanza n. 34702/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Una società fornitrice aveva chiesto l’ammissione al passivo fallimentare di un credito per forniture di merci. L’opposizione allo stato passivo era stata rigettata dal tribunale, che aveva ritenuto non provato il credito: il decreto ingiuntivo prodotto non era stato munito della dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. e le fatture emesse dalla stessa creditrice erano state considerate inopponibili alla curatela e ai creditori. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il tribunale non avesse considerato un atto ricognitivo del debito del 4 giugno 2014, munito di data certa e contenente riconoscimento del debito e piano di rientro; 2) sotto altro profilo, che tale documento, quale promessa di pagamento/ricognizione, la dispensasse dalla prova del rapporto fondamentale; 3) violazione degli artt. 2709 e 2710 c.c. e della legge fallimentare, assumendo che le scritture contabili e le fatture dovessero valere anche verso curatore e massa, e che comunque vi fosse mancata contestazione; 4) violazione dell’art. 94 l.fall., sostenendo che la mancanza di esecutorietà del decreto ingiuntivo non ne eliminasse del tutto il valore probatorio nel giudizio di verifica del passivo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c., poiché la ricorrente non aveva indicato adeguatamente se e dove il documento fosse stato prodotto e discusso. Ha ritenuto assorbito il secondo motivo, sostanzialmente riproduttivo del primo. Ha respinto il terzo motivo, affermando che l’art. 2710 c.c. non è applicabile al curatore fallimentare, che opera come gestore del patrimonio del fallito e non come controparte imprenditore; ha inoltre escluso il principio di non contestazione, rilevando che la curatela aveva contestato le ragioni creditorie e che i documenti fiscali formati unilateralmente non provano i fatti costitutivi della domanda. Ha infine reputato manifestamente infondato il quarto motivo, perché la non opponibilità alla curatela del decreto ingiuntivo non munito di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. ne impedisce qualsiasi efficacia probatoria nel procedimento di verifica del passivo e nella successiva opposizione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo è scrutinabile solo se il ricorrente individua con precisione il fatto, la sua decisività e la sua discussione processuale.
art. 366, comma 1, nn. 4 e 6 c.p.c.
Il ricorso è inammissibile se non indica con specificità il contenuto dei motivi e la localizzazione degli atti/documenti rilevanti nel fascicolo.
art. 2710 c.c.
Le scritture contabili hanno efficacia probatoria tra imprenditori nei rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa, ma non nei confronti del curatore fallimentare.
art. 115 c.p.c.
La non contestazione rileva rispetto ai fatti costitutivi della domanda, non rispetto ai documenti unilateralmente formati dalla parte.
art. 93 legge fallimentare
La domanda di ammissione al passivo richiede prova del credito; un documento inopponibile alla curatela non può fondarla.
art. 94 legge fallimentare
La mancanza di esecutorietà del decreto ingiuntivo ne esclude l’utilizzabilità probatoria verso la massa fallimentare nel procedimento di verifica del passivo.
art. 647 c.p.c.
Solo il decreto ingiuntivo munito di dichiarazione di esecutorietà può acquistare efficacia opponibile secondo il ragionamento della Corte.
art. 98 legge fallimentare
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo non è spendibile, contro la curatela, un decreto ingiuntivo inopponibile per difetto di esecutorietà.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
La soccombenza comporta l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di verifica del passivo, il creditore deve provare il proprio credito con documenti e fatti opponibili alla curatela; i documenti formati unilateralmente dalla parte non bastano se non dimostrano i fatti costitutivi della pretesa.
- L’art. 2710 c.c. ha efficacia probatoria limitata ai rapporti tra imprenditori e non si estende al curatore fallimentare, che non è controparte imprenditore ma organo della procedura chiamato a gestire il patrimonio del fallito.
- Il principio di non contestazione opera sui fatti allegati e non trasforma in prova le fatture o i documenti fiscali predisposti unilateralmente dal creditore, quando la controparte abbia comunque contestato la pretesa.
- Un decreto ingiuntivo privo di dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., se non opponibile alla massa, non conserva alcun valore probatorio nel procedimento di accertamento del passivo e nell’opposizione allo stato passivo.
- Nel ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. il fatto asseritamente omesso deve essere indicato con precisione, insieme alla sua localizzazione negli atti e alla sua effettiva discussione nel processo.
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