Cassazione Penale, Ordinanza n. 07885/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conferma quindi la decisione di merito che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per ricettazione, ritenendo corretta la qualificazione del fatto e infondate le censure sul trattamento sanzionatorio. Condanna inoltre il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello che lo ha ritenuto responsabile del reato di ricettazione in relazione al possesso di un motociclo di provenienza illecita. Con il primo motivo chiede la riqualificazione del fatto nel diverso reato di furto ex art. 624 c.p., sostenendo in sostanza che la condotta sarebbe stata riconducibile alla sottrazione del bene e non al successivo possesso del bene rubato. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla determinazione della pena, lamentando che la sanzione sarebbe stata eccessiva o comunque mal motivata. La Corte di cassazione ritiene entrambi i motivi manifestamente infondati: quanto alla qualificazione giuridica, osserva che non vi erano elementi probatori del coinvolgimento dell'imputato nella commissione del furto presupposto e valorizza, invece, l'assenza di dichiarazioni dell'imputato sul punto e la distanza temporale tra la sottrazione e l'intervento delle forze dell'ordine; quanto alla pena, rileva che il giudice di merito l'aveva già determinata nel minimo edittale e con la massima riduzione per le attenuanti generiche.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Richiamato dalla difesa come possibile diversa qualificazione del fatto; la Corte esclude che gli elementi emersi consentano di ricondurre la condotta al furto anziché alla ricettazione.
art. 62-bis c.p.
Richiamato in tema di attenuanti generiche; la Corte osserva che la pena era già stata ridotta nella misura massima consentita, con conseguente infondatezza della censura sulla determinazione della pena.
Massime di principio
- In tema di ricettazione, il giudice di merito può ritenere sussistente il reato quando manchino elementi probatori idonei a dimostrare la partecipazione dell'imputato al reato presupposto di furto, anche se la detenzione o l'utilizzazione del bene sottratto segue temporalmente la sottrazione.
- La sola contiguità temporale tra sottrazione del bene e sua successiva disponibilità non impone la riqualificazione del fatto in furto, potendo il giudice valorizzare l'assenza di spiegazioni dell'imputato sul proprio coinvolgimento nella sottrazione.
- Le valutazioni di merito sulla qualificazione del fatto e sull'apprezzamento degli indizi, se sorrette da motivazione non manifestamente illogica, non sono sindacabili in cassazione.
- È manifestamente infondata la doglianza sulla pena quando risulti che il giudice di merito abbia già applicato il minimo edittale e la massima riduzione concessa per le attenuanti generiche.
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