Cassazione Civile, Ordinanza n. 04792/2025 del 24/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un comune aveva convenuto in giudizio i Ministeri competenti chiedendo l'accertamento del proprio credito per trasferimenti erariali compensativi dei minori introiti ICI derivanti dalla provvisoria autodeterminazione delle rendite catastali degli immobili di categoria D, sostenendo che il calcolo dovesse avere riguardo al complesso degli immobili interessati dal regime di autodeterminazione e che, per gli anni dal 2001 al 2009, il debito statale fosse pari a una specifica somma. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva confermato. I Ministeri hanno proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 64 L. 388/2000 e degli artt. 2 e 3 del d.m. 1 luglio 2002 n. 197, sostenendo che il trasferimento compensativo, una volta consolidato, non può essere nuovamente computato come minore introito; che solo le nuove perdite, ulteriori rispetto a quelle già compensate negli anni precedenti e solo se superanti le soglie di legge, possono dar luogo a un incremento del contributo; e che, quindi, la base di calcolo annuale va riferita ai soli immobili oggetto di autodichiarazione nell'anno di riferimento, non anche allo stock complessivo già compensato negli anni precedenti.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo solo parzialmente fondato nei termini già affermati da precedenti decisioni di legittimità sulla stessa questione. Ha ribadito che i trasferimenti erariali ex art. 64 L. 388/2000 sono subordinati alla duplice soglia prevista dalla legge e che, per verificare il superamento di tali soglie, non si deve tener conto del minor gettito ICI già compensato e consolidato negli anni precedenti; tuttavia, ai fini del calcolo del minor introito di ciascun anno, devono essere considerate sia le autodeterminazioni provvisorie presentate in quell'anno sia quelle presentate in anni precedenti che non siano ancora state compensate con trasferimenti consolidati. La Corte ha inoltre escluso che la prassi amministrativa e le circolari possano prevalere sulla legge o imporre una diversa interpretazione. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 64 L. 23 dicembre 2000, n. 388
prevede trasferimenti erariali compensativi dei minori introiti ICI per gli immobili di categoria D, subordinati a una duplice soglia quantitativa; il consolidamento dei trasferimenti già acquisiti implica che essi non possano essere conteggiati nuovamente come minor gettito.
art. 360, n. 3 c.p.c.
norma invocata come vizio di violazione e falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione.
artt. 2 e 3 d.m. 1 luglio 2002, n. 197
regolano il meccanismo applicativo del contributo compensativo, ma non possono essere letti in modo da sovrapporsi o derogare alla disciplina primaria.
art. 1 disp. prel. c.c.
la prassi amministrativa non è fonte del diritto e non può vincolare l'interpretazione giudiziale della legge.
art. 101, comma 2, Cost.
i giudici sono soggetti soltanto alla legge, non alla prassi amministrativa.
art. 380-bis.1 c.p.c.
art. 380 bis.1 cod. proc. civ.
richiamato in relazione alla memoria depositata dal controricorrente nel giudizio di legittimità.
art. 53 L. 388/2000
richiamato dalle precedenti pronunce solo come fatto storico, senza autonoma valenza decisiva nell'interpretazione della disciplina.
d.m. 19 aprile 1994, n. 701
decreto del Ministro delle finanze 19.4.1994, n. 701
disciplina l'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, che costituisce il presupposto del minor gettito ICI considerato dalla norma.
Massime di principio
- Quando una norma prevede trasferimenti compensativi subordinati al superamento di soglie quantitative, la verifica annuale delle soglie deve avvenire secondo il dato normativo e senza duplicare contabilmente poste già compensate e consolidate in annualità precedenti.
- Il consolidamento di un trasferimento erariale compensativo impedisce che la stessa perdita di gettito venga nuovamente considerata come minor introito negli anni successivi; restano però computabili le perdite non ancora compensate.
- La prassi amministrativa, le circolari e i comunicati dell'amministrazione non possono derogare alla legge né vincolare il giudice nell'interpretazione della disciplina primaria; possono al più offrire un dato fattuale non decisivo.
- Nei giudizi di legittimità, se la questione dipende anche da conteggi o accertamenti in fatto, la cassazione può limitarsi a fissare il criterio di diritto e rinviare al giudice di merito la nuova verifica contabile.
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