Cassazione Penale, Sentenza n. 1449/2023 del 17/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Picozzi ha impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il suo reclamo avverso la revoca dell'autorizzazione al lavoro (del 25/02/2022) disposta dal Magistrato di Sorveglianza di Varese. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la revoca incide sul suo diritto soggettivo allo svolgimento di attività lavorativa e pertanto il reclamo doveva essere ritenuto ammissibile e deciso nel merito. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano aveva invece ritenuto non impugnabile la revoca, qualificandola come atto amministrativo inerente la modalità di esecuzione della misura alternativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando orientamento recente secondo cui la revoca dell'ammissione al lavoro (anche esterno) è idonea a incidere su un diritto fondamentale del detenuto e pertanto è impugnabile con reclamo al Tribunale di Sorveglianza. Ha richiamato l'art. 35-bis Ord. pen. (che prevede il reclamo al Tribunale e la possibile impugnazione per cassazione) e la giurisprudenza costituzionale che richiede adeguate forme di tutela giurisdizionale dei diritti del detenuto. Conseguentemente la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Sorveglianza di Milano perché esamini il reclamo nel merito.
Norme richiamate
art. 35-bis Ordinamento Penitenziario
Disciplina il sistema di tutela degli atti del Magistrato di sorveglianza prevedendo il reclamo al Tribunale di sorveglianza e la possibilità, a sua volta, di ricorso per cassazione per violazione di legge; costituisce la base normativa per ritenere impugnabili i provvedimenti che incidono su posizioni di diritto soggettivo del detenuto
art. 69, comma 6, lett. a) Ordinamento Penitenziario
Richiamato come disposizione dichiarata illegittima nella parte in cui prevedeva regole processuali inidonee a garantire un nucleo minimo di contraddittorio nelle controversie di lavoro; la giurisprudenza costituzionale ha sottolineato la necessità di adeguata tutela giurisdizionale delle pretese connesse al lavoro
Giurisprudenza costituzionale e di legittimità citata
Corte cost. n. 532/2002, n. 341/2006, n. 526/2000; Cass. Sez.1 n.21546/2021, n.37368/2018
I precedenti indicano che il lavoro del detenuto è qualificabile come diritto rilevante e che i provvedimenti che incidono su tale posizione sono soggetti a tutela giurisdizionale; la giurisprudenza più recente supera l'orientamento anteriore che qualificava come non impugnabili le decisioni di ammissione/revoca per la loro presunta natura meramente amministrativa
Massime di principio
- La revoca dell'autorizzazione al lavoro del detenuto, anche se motivata da ragioni trattamentali o amministrative, può incidere su un diritto soggettivo e quindi è impugnabile mediante reclamo al Tribunale di Sorveglianza.
- La natura 'amministrativa' del provvedimento non esclude automaticamente il controllo giurisdizionale: quando una determinazione incide su posizioni di diritto rilevanti, la tutela giurisdizionale è dovuta.
- L'art. 35-bis Ord. pen. consente il reclamo al Tribunale di Sorveglianza e la successiva impugnazione per cassazione; pertanto, in casi analoghi va verificata l'ammissibilità del reclamo entro i termini previsti (15 giorni dalla notificazione o comunicazione).
- In presenza di revoca per irregolarità connesse all'esecuzione del lavoro (es. mancata comunicazione di orari/luoghi alle Forze dell'Ordine), il detenuto può chiedere l'esame nel merito del reclamo al Tribunale per far valutare la proporzionalità e la motivazione del provvedimento.
- Se si ritiene che un provvedimento penitenziario leda un diritto fondamentale o comunque una posizione giuridica rilevante, è opportuno documentare la lesione e impugnare tempestivamente per ottenere il vaglio giurisdizionale.
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