Cassazione Penale, Sentenza n. 17954/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Domicolo era imputato del reato di bancarotta fraudolenta documentale per aver sottratto o occultato le scritture contabili della cooperativa Meridiana Vini (fallita). Ha impugnato la conferma di condanna della Corte d'appello sostenendo: 1) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancanza di prova degli elementi oggettivi e soggettivi del reato; 2) travisamento delle dichiarazioni dei testi (Alessi e Lo Monaco) e discrepanze anagrafiche nella loro descrizione; 3) manifesta illogicità nel rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria (perizia grafologica sulla firma di nomina).
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha dichiarato l'indeducibilità della richiesta di rivalutazione del compendio probatorio e ha confermato che la valutazione di merito (irreperibilità dell'amministratore, assenza delle scritture, rilevante passivo, dichiarazioni concordi dei testi) giustifica la responsabilità dell'amministratore di diritto. Sul secondo motivo ha ritenuto le imprecisioni marginali e non decisive per l'attendibilità dei testimoni. Sul terzo motivo ha applicato l'art. 603 c.p.p., ritenendo non necessaria la perizia grafologica e motivando in modo logico il rifiuto della rinnovazione dell'istruttoria. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 603 cod. proc. pen.
La norma subordina la rinnovazione del dibattimento alla dimostrazione della necessità della prova non acquisita in primo grado; la Corte ha ritenuto che la perizia grafologica non fosse necessaria e non costituisse prova sopravvenuta.
art. 500 cod. proc. pen.
L'eccezione di contraddittorietà tra deposizioni e dichiarazioni in indagine preliminare non determina automaticamente l'inaffidabilità del testimone; il giudice di merito valuta la rilevanza e la marginalità delle incoerenze.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 5, sentenze richiamate)
È consolidato che l'amministratore di diritto può essere responsabile per bancarotta documentale se è dimostrata la consapevolezza dello stato delle scritture e la finalizzazione fraudolenta; la valutazione probatoria è di merito e la Cassazione verifica solo la logicità della motivazione.
Massime di principio
- L'amministratore di diritto può essere ritenuto responsabile per bancarotta documentale anche se formalmente non gestiva l'attività, quando emergano elementi che dimostrino la sua consapevolezza dello stato delle scritture e la finalizzazione occultativa.
- Elementi come l'irreperibilità dell'amministratore, l'assenza delle scritture contabili e l'elevato passivo societario costituiscono indizi rilevanti per ricostruire l'elemento soggettivo di finalità fraudolenta.
- Le valutazioni sull'attendibilità dei testimoni e sulla scelta delle prove spettano al giudice di merito; la Cassazione non può riesaminare i fatti se la motivazione è logica e coerente.
- La richiesta di rinnovazione del dibattimento o di perizie in sede d'appello richiede la dimostrazione della loro necessità secondo l'art. 603 c.p.p.; non è sufficiente allegare dubbi generici.
- Contraddizioni tra dichiarazioni in dibattimento e atti di indagine non determinano automaticamente l'inutilizzabilità della testimonianza: vanno valutate nel contesto, tenendo conto della marginalità e del tempo trascorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17800/2024 del 07/05/2024
- Sentenza penale · 7 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17801/2024 del 07/05/2024
- Sentenza penale · 7 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17802/2024 del 07/05/2024
- Sentenza penale · 7 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17803/2024 del 07/05/2024
- Sentenza penale · 7 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17807/2024 del 07/05/2024
- Sentenza penale · 7 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17808/2024 del 07/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →