Cassazione Penale, Sentenza n. 16210/2022 del 27/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per falsità relativa a un attestato di frequenza (artt. 477 e 482 c.p.). Di Tondo deduce: 1) nullità/indeterminatezza del decreto di citazione (aporia sull'indicazione del ruolo nell'illecito), 2) vizio di motivazione e erronea valutazione della prova in ordine al dolo (anziché culpa) e considerazione di moduli/timbri e procedure di verifica, 3) errato rigetto dell'eccezione di prescrizione per errato calcolo delle sospensioni previste dall'art. 83 d.l. n. 18/2020. Pellegrino deduce: 1) violazione dell'art. 649 c.p.p. per presunto effetto preclusivo di una precedente assoluzione (bis in idem), 2) prescrizione del reato con contestazione del computo dei periodi di sospensione ex art. 83 d.l. n. 18/2020.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati, entro i limiti esposti, i motivi relativi alla prescrizione (terzo motivo di Di Tondo e secondo di Pellegrino). Il fatto è del 16/07/2012; il termine di prescrizione è maturato in data 31/07/2020 perché non poteva essere computato il periodo 12/05/2020-30/06/2020 alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 83, comma 9, d.l. n. 18/2020 (Corte Cost. n. 140/2021) che ha effetti ex tunc. Poiché il reato era estinto per prescrizione prima della pronunzia impugnata, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna. Gli altri motivi (indeterminatezza, valutazione del dolo, bis in idem) sono stati ritenuti inammissibili o manifestamente infondati e, comunque, irrilevanti alla luce dell'estinzione del reato.
Norme richiamate
codice penale
Norma contestata per il reato di falsità relativo al contenuto dell'attestato; la sentenza impugnata ha confermato la fattispecie ma la Cassazione ha poi annullato per prescrizione.
codice penale
Rilevante per la fattispecie di falsità materiale o ideologica relativa al documento amministrativo; parte dell'imputazione confermata nei gradi di merito.
codice penale
Riferito alla precedente assoluzione di Pellegrino in altro procedimento; la Corte ha ritenuto che il fatto assolto fosse ontologicamente e cronologicamente distinto dall'oggetto del processo in esame (no bis in idem).
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "Cura Italia")
Comma 4: sospensione di termini processuali nel periodo indicato (conteggio dei 64 giorni) ritenuta computabile. Comma 9: prevedeva la sospensione della prescrizione per i procedimenti rinviati ai sensi del comma 7 lett. g); tale comma 9 è stato dichiarato incostituzionale (Corte Cost. n. 140/2021) nella parte applicata dalla Corte territoriale, per cui il periodo 12/05/2020–30/06/2020 non può essere computato ai fini della prescrizione.
codice di procedura penale
Richiamato rispetto al termine dilatorio per comparire: la sospensione di tale termine influisce sul decorso della prescrizione e deve essere tenuta nel calcolo complessivo dei termini.
codice di procedura penale
art. 129, comma 2; art. 620, comma 1
Principi che limitano l'ambito di controllo della Cassazione quando è accertata l'estinzione del reato: la declaratoria di estinzione impone al giudice del rinvio di pronunciare immediatamente la causa estintiva; il sindacato della legittimità sulla decisione è circoscritto alla evidenza delle condizioni di estinzione.
Corte Costituzionale
sentenza n. 140 del 25/05/2021
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 83, comma 9, d.l. n. 18/2020 nella parte in cui prevedeva la sospensione del corso della prescrizione per i rinvii disposti ai sensi del comma 7 lett. g), con efficacia ex tunc: ciò impedisce di computare il periodo 12/05/2020–30/06/2020 ai fini della prescrizione.
Massime di principio
- Se il reato è estinto per prescrizione prima della pronuncia impugnata, la Cassazione annulla senza rinvio; il riesame dei motivi di merito è in larga parte irrilevante e il controllo è limitato alla constatazione dell'estinzione ai sensi dell'art.129 c.p.p.
- Nel calcolo della prescrizione vanno considerati con attenzione gli atti interruttivi e i periodi di sospensione previsti dalla legge; le modifiche normative o le pronunce di incostituzionalità (con effetto ex tunc) possono modificare retroattivamente il computo dei termini.
- La sospensione prevista dall'art. 83 d.l. n. 18/2020 va calibrata sui commi compatibili con la Costituzione: il comma 4 (sospensione di termini) è stato ritenuto computabile, mentre il comma 9 è stato in parte disapplicato dalla Corte Cost., evitando l'automatica estensione della prescrizione per i rinvii oltre il 30/06/2020.
- Le eccezioni di indeterminatezza dell'imputazione sono manifestamente infondate quando non hanno impedito il pieno esercizio del diritto di difesa; la mera aporia formale non comporta sempre la nullità se non emerge un concreto pregiudizio per la difesa.
- La regola del bis in idem richiede identità di fatto e di causa petendi: una precedente assoluzione per un fatto cronologicamente o ontologicamente diverso non impedisce una successiva imputazione per altro fatto.
- Chi contesta la prescrizione deve fornire il corretto computo dei termini, evidenziando quali sospensioni/interruzioni siano legittimamente computabili; le decisioni giurisdizionali e costituzionali sul criterio di calcolo sono decisive.
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