Cassazione Penale, Ordinanza n. 04363/2025 del 03/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Prato, deducendo un unico motivo di violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità per il deposito incontrollato di dieci sacchi di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da una impresa commerciale. In sostanza contestava la ricostruzione dei fatti e la valutazione della prova, sostenendo che non vi fossero elementi sufficienti per individuarlo come autore della condotta.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la censura non attingesse un vizio deducibile in sede di legittimità, perché diretta a contestare la valutazione della prova e la ricostruzione del fatto operate dai giudici di merito. Ha rilevato che la sentenza impugnata aveva fornito una motivazione congrua, esauriente e logicamente coerente, fondata su un compendio probatorio completo: il rinvenimento di sacchi uguali a quelli abbandonati, la presenza del ricorrente sul luogo, il suo riconoscimento tramite le immagini della telecamera e alcune caratteristiche somatiche ritenute inequivoche. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006
Norma incriminatrice richiamata come base della condanna per gestione/abbandono incontrollato di rifiuti; la Corte non ne discute il contenuto sostanziale, limitandosi a constatare che la condanna era fondata su una ricostruzione fattuale adeguatamente motivata.
art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006
Richiamato unitamente al comma 1 per descrivere la fattispecie contestata relativa al deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi.
art. 606 c.p.p.
numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità
La Corte ribadisce che in cassazione non sono deducibili censure che sollecitino una nuova valutazione del fatto o della prova, riservate al giudice di merito.
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre doglianze che, sotto la veste della violazione di legge, mirino in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione del materiale probatorio compiute dai giudici di merito.
- La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando sia congrua, esauriente e logicamente coerente, e non presenti manifesta illogicità o contraddizioni evidenti.
- L’identificazione dell’autore del fatto può essere ritenuta adeguatamente motivata quando si fondi su un insieme convergente di elementi indiziari e riscontri oggettivi, come immagini di videosorveglianza, presenza sul luogo e caratteristiche somatiche riconoscibili.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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