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Sentenza

Sentenza del 16/01/2019 n. 864 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia che aveva riconosciuto alla banca il rimborso di un credito IRPEG relativo all'anno 1984, pari a Euro 21.135.175,36. Secondo l'Amministrazione finanziaria, la contribuente aveva definito mediante condono la lite relativa all'avviso di accertamento riguardante la stessa annualità e, pertanto, non poteva successivamente chiedere il rimborso di somme collegate al medesimo rapporto tributario. L'Agenzia ha inoltre sostenuto che il credito era già stato utilizzato, sebbene non materialmente incassato, per compensare le maggiori imposte accertate.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondati entrambi i motivi. Ha affermato che la definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 16 della legge n. 289 del 2002 estingue il rapporto tributario litigioso e, in linea generale, impedisce il recupero delle somme riferite al medesimo rapporto, salvo l'eccezione prevista dal comma 5 per le eccedenze versate in sede di riscossione provvisoria in caso di totale soccombenza dell'Amministrazione. La Corte ha inoltre rilevato che la CTR non aveva esaminato la deduzione dell'Agenzia secondo cui il credito era già stato computato in compensazione con le maggiori imposte accertate. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16

    Il comma 5 esclude dalla ripetizione le somme già versate, salvo il caso delle eccedenze versate in sede di riscossione provvisoria in ipotesi di totale soccombenza dell'Amministrazione finanziaria.

    La definizione agevolata della lite produce l'estinzione del rapporto tributario controverso e, di regola, impedisce al contribuente di ottenere rimborsi relativi al medesimo rapporto. L'eccezione opera soltanto nei limiti specificamente previsti dal comma 5.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9

    La presentazione dell'istanza di definizione automatica preclude il rimborso delle imposte relative alle annualità definite in via agevolata.

    Il contribuente che sceglie il condono opta per una definizione complessiva e non può successivamente coltivare pretese restitutorie incompatibili con tale scelta.

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6

    Il ricorso per cassazione deve indicare gli atti, i documenti e i contratti posti a fondamento del ricorso, specificando la sede processuale in cui sono stati prodotti.

    Il requisito di specifica indicazione degli atti e dei documenti è soddisfatto quando il ricorrente indica il fascicolo e la sede processuale in cui il documento è reperibile.

  • Codice di procedura civile, art. 369, comma 2, n. 4

    Devono essere depositati, a pena di improcedibilità, gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda.

    La produzione documentale in cassazione deve consentire alla Corte di verificare direttamente gli elementi posti a fondamento delle censure.

Massime di principio

  • La definizione agevolata di una lite tributaria normalmente chiude il rapporto fiscale controverso e impedisce di chiedere successivamente rimborsi o restituzioni riferiti alla stessa annualità e al medesimo rapporto.
  • Prima di presentare una domanda di rimborso dopo un condono occorre verificare se il credito sia già stato considerato, utilizzato o compensato nell'ambito dell'accertamento oggetto di definizione.
  • L'eccezione che consente il rimborso delle somme versate durante la riscossione provvisoria è di stretta applicazione e richiede, in particolare, una totale soccombenza dell'Amministrazione nel giudizio di merito.
  • La compensazione o il computo di un credito fiscale può equivalere, ai fini sostanziali, alla fruizione del credito anche se il contribuente non ha ricevuto materialmente una somma in denaro.
  • Il giudice deve esaminare specificamente le deduzioni e i documenti relativi all'eventuale precedente utilizzo del credito; l'omessa valutazione di fatti decisivi può determinare la cassazione della sentenza con rinvio.

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