Sentenza del 15/03/2018 n. 541 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4) cod. proc. civ. - Ricorso inammissibile se la decisione è fondata sulla valutazione dei fatti e non su una errata percezione dei fatti risultanti dagli atti di causa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti hanno proposto ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la sentenza fosse basata su un'errata percezione dei fatti e degli atti di causa: in particolare, contestavano l'individuazione delle norme utilizzate dall'Ufficio, l'applicazione della presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie, il coinvolgimento dei conti dei soci e la valutazione secondo cui non sarebbero state fornite spiegazioni e prove documentali sufficienti. Hanno inoltre invocato l'art. 395, n. 5, c.p.c., sostenendo che la decisione fosse contraria a una precedente sentenza passata in giudicato relativa all'anno d'imposta 2006.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che le doglianze relative all'errata percezione dei fatti mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, attività non consentita al giudice della revocazione. La precedente sentenza aveva espresso una valutazione, ritenuta non manifestamente errata, sull'insufficienza delle prove offerte dai contribuenti per superare la presunzione legale relativa alle movimentazioni bancarie. È stato inoltre escluso che la sentenza relativa all'anno 2006 producesse un giudicato esterno vincolante per l'anno 2007, poiché il giudicato tributario pluriennale opera solo per qualificazioni giuridiche o elementi strutturali destinati a valere per più periodi d'imposta, non per la mera ripetizione di fatti o accertamenti. I contribuenti sono stati condannati, in solido, al pagamento di 6.000 euro di spese di lite, oltre accessori, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 395, n. 4, codice di procedura civile
La revocazione è ammessa se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.
Il rimedio riguarda una falsa percezione materiale o oggettiva degli atti di causa, non il dissenso rispetto alla valutazione giuridica o probatoria compiuta dal giudice. Se la sentenza ha esaminato i fatti e ha ritenuto insufficienti le prove, la revocazione non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
Art. 395, n. 5, codice di procedura civile
La revocazione è ammessa se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata.
Nel contenzioso tributario il giudicato relativo a un periodo d'imposta non si estende automaticamente agli anni successivi. L'efficacia pluriennale è limitata agli elementi durevoli, come qualificazioni giuridiche o agevolazioni strutturalmente pluriennali.
Art. 32, D.P.R. 600/1973
Le movimentazioni bancarie possono fondare una presunzione relativa di ricavi o compensi non dichiarati. Spetta al contribuente fornire una giustificazione specifica, analitica e documentata per ciascuna operazione contestata.
Artt. 39 e 41-bis, D.P.R. 600/1973
Le norme disciplinano le modalità di accertamento delle imposte sui redditi. La diversa indicazione dell'articolo applicato dall'Ufficio non determina, da sola, un errore revocatorio quando la sentenza abbia correttamente individuato il meccanismo presuntivo e l'onere probatorio gravante sul contribuente.
Art. 54, comma 4, D.P.R. 633/1972
Riguarda l'accertamento ai fini IVA. Nel caso esaminato, il richiamo alla norma non è stato ritenuto decisivo ai fini della revocazione, poiché la contestazione dei contribuenti attaccava sostanzialmente la valutazione delle prove.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002
In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il giudice deve dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso.
Cass., Sezioni Unite, n. 13916/2006
Il giudicato esterno tributario può spiegare effetti su più annualità solo quando riguarda elementi qualificatori o strutturali destinati per legge a incidere durevolmente su una pluralità di periodi d'imposta.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto non è un ulteriore grado di giudizio: è ammissibile solo quando il giudice abbia materialmente percepito in modo errato un fatto risultante dagli atti e non quando abbia semplicemente valutato diversamente le prove.
- Contestare l'insufficienza, l'attendibilità o la completezza delle prove esaminate nella sentenza implica normalmente una richiesta di riesame del merito, che il giudice della revocazione non può accogliere.
- In presenza di presunzioni bancarie, il contribuente deve fornire giustificazioni specifiche e documentate per le singole movimentazioni; spiegazioni generiche, cumulative o meramente assertive possono essere ritenute insufficienti.
- Il giudicato relativo a un diverso anno d'imposta non si estende automaticamente agli anni successivi, anche se gli accertamenti presentano elementi simili. L'estensione è possibile soprattutto per qualificazioni giuridiche o situazioni intrinsecamente pluriennali.
- Un errore nel riferimento agli articoli di legge non integra necessariamente un errore revocatorio se la decisione ha comunque individuato correttamente la presunzione applicata e l'onere probatorio.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta normalmente la condanna alle spese e, nei casi previsti, il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
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